Collegio consultivo tecnico nel Decreto Semplificazioni: chiarimenti ANAC

Delibera numero 206 del 09 marzo 2021

Oggetto
Quesiti posti dall’Ordine degli Ingegneri di Bologna in merito alla disciplina introdotta dal decreto-legge 16/7/2020 n. 76, convertito con legge 11/9/2020 n. 120 sul Collegio consultivo tecnico

Massime
Nell’ambito del medesimo affidamento, è preclusa la possibilità, per lo stesso soggetto, di rivestire gli incarichi di componente del Collegio consultivo tecnico e di consulente tecnico d’ufficio. Il soggetto che, avendo ricoperto l’incarico di componente o presidente del Collegio consultivo tecnico, sia nominato Consulente tecnico d’ufficio in un giudizio avente ad oggetto il medesimo affidamento, è tenuto a rifiutare l’incarico oppure ad astenersi ai sensi dell’articolo 192 c.p.c., ricorrendo l’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 1, del medesimo codice. È esclusa la possibilità, da parte della stazione appaltante, di sottrarre specifiche questioni o controversie all’esame del Collegio consultivo tecnico obbligatorio costituito ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, essendo le relative competenze predeterminate per legge.

DELIBERA
L’articolo 6, comma 7, quinto periodo del decreto-legge n. 76/2020, con riferimento alla nomina dei componenti del Collegio consultivo tecnico, prevede che «Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d’ufficio». La formulazione della disposizione in esame pone dubbi interpretativi. Il riferimento alla figura del consulente tecnico d’ufficio farebbe propendere, infatti, per l’applicazione del divieto nei confronti dei soggetti che ricoprano la funzione di ausiliari del giudice. Tuttavia, la collocazione all’interno del comma relativo ai compensi, pone il dubbio che il riferimento possa essere inteso a vietare che il CCT possa conferire incarichi di consulenza ad altri soggetti. In questo senso il punto 3.3.3. delle Linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici che stabiliscono (anch’esse utilizzando il riferimento improprio ai consulenti tecnici d’ufficio) il divieto per il CCT di avvalersi di tali figure.
Ad ogni modo, a prescindere dall’interpretazione assunta, non è consentito che, con riferimento al medesimo affidamento, lo stesso soggetto ricopra gli incarichi di CTU E CCT. Pertanto, nel caso in cui il soggetto che ha ricoperto l’incarico di componente o presidente del Collegio consultivo tecnico sia nominato Consulente tecnico d’ufficio in un giudizio avente ad oggetto il medesimo affidamento, lo stesso sarà tenuto a rifiutare l’incarico oppure ad astenersi ai sensi dell’articolo 192 c.p.c., ricorrendo l’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 1, del medesimo codice per avere, lo stesso, «dato consiglio o prestato patrocinio nella causa […], o prestato assistenza come consulente tecnico».
L’articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge stabilisce che fino al 31/12/2021, per i lavori sopra soglia, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un Collegio consultivo tecnico con i compiti previsti dall’articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida soluzione delle controversie o delle dispute tecniche suscettibili di insorgere nell’esecuzione del contratto. Si ritiene che il dato normativo escluda la possibilità, da parte della stazione appaltante, di sottrarre specifiche questioni all’esame del Collegio. Diversamente, si realizzerebbe una limitazione al suo funzionamento in possibile contrasto con l’obbligatorietà della relativa costituzione e con la predeterminazione ex lege delle relative attribuzioni.
La possibilità per la stazione appaltante di circoscrivere l’ambito di intervento del Collegio consultivo tecnico è espressamente consentita, invece, nel caso di costituzione facoltativa del collegio per gli appalti sotto soglia oppure per la fase antecedente l’esecuzione, laddove la costituzione del Collegio consultivo tecnico e l’individuazione dei relativi compiti sono rimesse all’accordo delle parti. L’articolo 6 comma 4 del decreto-legge n. 76/2020, prevede, infatti, che «Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l’applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all’articolo 5».