Consiglio di Stato, sez. V, 19.11.2020 n. 7182
Il legittimo ricorso al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, in deroga alla generale preferenza accordata al criterio di aggiudicazione costituito dall’offerta economicamente più vantaggiosa, si giustifica in relazione all’affidamento di forniture o di servizi che siano, per loro natura, strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali ovvero caratterizzati da elevata ripetitività e per i quali non vi sia quindi alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate (Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2020, n. 444; id., sez. III, 13 marzo 2018, n. 1609; id. 2 maggio 2017, n. 2014).
Le Linee guida Anac n. 2, approvate nel 2016 e aggiornate nel 2018, chiariscono che: i “servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” sono quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali; “i servizi e le forniture caratterizzati da elevata ripetitività soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione”; i benefici del confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo in tali casi “sono nulli o ridotti”; tale ipotesi si rinviene anche laddove la stazione appaltante vanti “una lunga esperienza nell’acquisto di servizi o forniture a causa della ripetitività degli stessi”.
Infine, sempre per le linee guida Anac n. 2, l’adeguata motivazione del ricorso al criterio richiesta dall’art. 95, comma 5, del Codice dei contratti pubblici è finalizzata a evidenziare il ricorrere degli elementi alla base della scelta dello stesso e altresì a dimostrare “che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall’insieme delle imprese presenti sul mercato”.fonte: sito della Giustizia Amministrativa
RISORSE CORRELATE
- Scelta del criterio più idoneo per aggiudicazione appalti pubblici
- Aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ed interesse a proporre ricorso
- Criteri quantitativi e qualitativi - Distinzione - Punteggio - Tempo impiegato dalla Commissione per valutazione delle offerte (art. 77 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate - Natura - Individuazione - Criterio del minor prezzo (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Scelta del criterio del minor prezzo o massimo ribasso - Impugnazione immediata (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Prezzo più basso (minor prezzo) - Scelta del criterio - Condizioni - Caratteristiche della prestazione definite dalla Stazione appaltante (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Criterio del minor prezzo - Perimetro applicativo - Discrezionalità della Stazione appaltante - Onere di motivazione - Sindacabilità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Criterio di aggiudicazione - Minor prezzo - Impugnabilità immediata - Servizi ad alta intensità di manodopera - Elevata ripetitività - Esclusivo utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 50 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Bando di gara – Criterio di aggiudicazione – E’ immediatamente impugnabile; 2) Servizio ad alta intensità di manodopera – Aggiudicazione – Divieto di utilizzo del criterio del minor prezzo - Obbligo di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Servizi di natura tecnica ed intellettuale sotto soglia comunitaria - Offerta al minor prezzo ed offerta economicamente più vantaggiosa - Scelta del criterio (art. 95 , art. 144 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 95, (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)