Corte costituzionale, 27.05.2020 n. 100
La Corte costituzionale ha escluso il vizio di eccesso di delega e la violazione del divieto di gold plating – considerato principio di estrazione non unionale – nella previsione, contenuta nell’art. 192, comma 2, Codice dei contratti pubblici, circa l’obbligo di motivazione sulle ragioni del mancato ricorso al mercato nell’ambito degli affidamenti in house. Il rispetto dei principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza, la discrezionalità legislativa, il quadro normativo eurounitario e la continuità con la legislazione nazionale precedente, le direttrici entro le quali la Corte è giunta alla conclusione della necessità della motivazione per scelte che hanno effetti sul mercato delle pubbliche commesse.
fonte: sito della Giustizia Amministrativa
RISORSE CORRELATE
- In house - Convenienza economica - Onere di istruttoria e di motivazione "rafforzati" a carico dell' Amministrazione (art. 192 d.lgs. n. 50/2016)
- Affidamento in house : chiarimenti (art. 192 d.lgs. n. 50/2016)
- Schema di Linee guida ANAC affidamenti in house
- Affidamento in house del servizio pubblico in mancanza di controllo analogo - Compatibilità comunitaria - Rimessione alla Corte di Giustizia UE
- Società in house – Partecipazione a procedure ad evidenza pubblica – Possibilità – Conseguenze (art. 5 , art. 192 d.lgs. n. 50/2016)
- In house - Affidamento - Natura - Presupposti - Controllo congiunto o frammentato (art. 192 d.lgs. n. 50/2016)
- Affidamenti società in house: chiarimenti sull’applicazione del nuovo Codice dei contratti (art. 192 d.lgs. n. 50/2016)