Decreto “Liquidità Imprese” – conversione in legge: misure relative ai contratti pubblici

In G.U. n. 94 del 08.04.2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Conversione, con modificazioni, con Legge 5 giugno 2020, n. 40 pubblicata in G.U. n. 143 del 06.06.2020. 

Di seguito gli articoli di rilievo in tema di contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016):

 
Art. 4-bis
(Inserimento di nuove attività nella lista di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190)
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1. All’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono abrogate;
b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
“i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonchè le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti”.

Art. 36.
(Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)
1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e’ prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo e’ fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell’articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.
3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, dello stesso codice.
4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresi’ a tutte le funzioni e attivita’ della Corte dei conti, come elencate nell’articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 e’ fissato al 12 maggio 2020.

Art. 37.
(Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza)
1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e’ prorogato al 15 maggio 2020;

(vedasi anche: DECRETO “CURA ITALIA” : LE MISURE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICIe gli approfondimenti nella sezione “Notizie – Coronavirus” presente sul sito.