Consiglio di Stato, sez. V, 31.03.2020 n. 2183
Con distinto mezzo l’appellante lamenta violazione dell’art. 79 del d. lgs. n. 50/2016. A suo dire, la modifica della lex specialis, intervenuta in pendenza dei termini per la presentazione delle offerte e relativa alla prefigurazione dei criteri di valutazione (…) avrebbe imposto, trattandosi di modificazione sostanziale, un adeguato differimento dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, in luogo dei pochi giorni concessi della stazione appaltante. Sotto questo profilo, avrebbe errato il primo giudice ad avallare la decisione della stazione appaltante, sull’assunto che la modifica non riguardasse, in realtà, i criteri di valutazione, ma solo le modalità della relativa valutazione.
Il motivo non è fondato.
L’art. 79, comma 3 lettera b) del d. lgs. n. 50/2016 prevede le “modifiche significative ai documenti di gara” quale presupposto della proroga “dei termini per la ricezione delle offerte”.
La logica della regola (che si applica anche alla mera introduzione di “informazioni supplementari”, che sebbene non modifichino, comunque integrano la lex specialis: cfr. art. 79, comma 3, lettera a) è quella di consentire agli operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura evidenziale la “preparazione di offerte adeguate”. Non si tratta di regola rigida ed automatica, in quanto – proprio in conformità alla ratio che la ispira – per un verso la postergazione delle scadenze non è necessaria in presenza di informazioni o modifiche non significative (la cui “importanza […] è insignificante: cfr. comma 5); per altro verso la “durata della proroga” è parametrata alla rilevanza del contenuto informativo introdotto (secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità: cfr. comma 4).
Nel caso di specie – ancorché sia esatto che una modifica ed integrazione delle modalità di applicazione dei criteri di valutazione delle offerte (senza, peraltro, modificazione incisiva e sostanziale degli stessi) possa orientare il concorrente alla formulazione (o riformulazione) della propria offerta, nella prospettiva di una competizione orientata alla massimizzazione delle chances di aggiudicazione – il differimento della scadenza di dieci giorni risulta, in difetto di contrari elementi di giudizio, congruo e proporzionato, mentre non si giustifica la pretesa alla integrale riapertura dei termini della competizione, ex art. 60 del Codice.
Invero, a fronte del termine ordinario di 35 giorni, il riconoscimento di un termine residuale di 23 giorni, pari al 65% del complessivo termine a disposizione (essendo stata la proroga disposta quanto ancora mancavano per la presentazione delle offerte 13 giorni) è più che giustificato, non trattandosi di riformulare integralmente l’offerta in elaborazione, ma – al più e solo eventualmente – di rettificarne i dettagli.
RISORSE CORRELATE
- Elementi essenziali della gara - Modifica - Competenza del soggetto che adotta la Determina a contrarre (art. 32 d.lgs. n. 50/2016)
- Modifiche alla lex specialis - Ripubblicazione del bando - Proroga dei termini - Presupposti (art. 79 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Anomalia del sistema - Riapertura termini di presentazione delle offerte - Proroga - Pubblicità e comunicazione - Modalità (art. 30 , art. 52 , art. 79 d.lgs. n. 50/2016)
- Bando di gara - Modifiche sostanziali - Necessita riapertura dei termini - Insufficiente mera proroga (art. 79 d.lgs. n. 50/2016)
- Richieste di chiarimenti - Tardivo riscontro della Stazione appaltante - Proroga del termine di presentazione delle offerte - possibilità - Discrezionalità - Doverosità - Onere di motivazione - Pubblicità (art. 79 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 79, (Fissazione di termini)