Le modifiche alla lex specialis devono seguire la regola del contrarius actus: tale principio si applica a maggior ragione qualora non si tratti di mere rettifiche formali della lex specialis di gara, ma di modifiche di natura sostanziale che incidono sui requisiti rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, tali da poter determinare un ampliamento della platea dei soggetti potenzialmente interessati all’affidamento dell’appalto; le modifiche sostanziali alle regole di gara, in quanto comportano una estensione dei possibili concorrenti, richiedono altresì una riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, non essendo sufficiente una mera proroga del termine originario al fine di evitare discriminazioni partecipative e distorsioni della concorrenza, in violazione del principio fondamentale di tutte le procedure concorsuali consistente nella tutela della par condicio (T.A.R. Campania, Napoli, III, 13 marzo 2017, n. 1445).
RISORSE CORRELATE
- Modifiche alla lex specialis - Ripubblicazione del bando - Proroga dei termini - Presupposti (art. 79 d.lgs. n. 50/2016)
- Modifica dei documenti di gara - Non comporta automatica proroga o riapertura dei termini per la presentazione delle offerte - Valutazione (art. 79 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Rallentamento della piattaforma - Non può andare in danno del concorrente - Riapertura dei termini - Legittimità (art. 58 , art. 79 d.lgs. n. 50/2016)
- Errore materiale od omissione nella lex specialis: come e quando procedere alla correzione?
- Proroga del contratto - Condizioni - Differenze rispetto al rinnovo (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)
- Richieste di chiarimenti - Tardivo riscontro della Stazione appaltante - Proroga del termine di presentazione delle offerte - possibilità - Discrezionalità - Doverosità - Onere di motivazione - Pubblicità (art. 79 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 79, (Fissazione di termini)