TAR Napoli, 23.03.2020 n. 1220
Come noto, secondo la giurisprudenza che il Collegio condivide e ribadisce anche in questa sede, “in materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti di lavori pubblici, vige il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità”, tale principio con particolare riguardo alle attestazioni SOA risponde “ad evidenti esigenze di certezza e di funzionalità del sistema di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio da parte degli organismi di attestazione di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l’idoneità ad eseguire contratti pubblici”; e “pertanto, l’impresa che partecipa alla procedura selettiva deve dimostrare di possedere, dalla presentazione dell’offerta fino all’eventuale fase di esecuzione dell’appalto, la qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando” (per tutte Adunanza Plenaria 7 aprile 2011, n. 4 e Adunanza Plenaria 20 luglio 2015, n. 8).
Parte ricorrente ha rilevato che l’attestazione SOA prodotta dalla controinteressata reca quale data di decorrenza il 27 settembre 2019, mentre la precedente attestazione scadeva il 18 settembre.
Rileva il Collegio che tale discrasia di date non sarebbe di per sé stessa decisiva, stante la previsione di cui all’art. 76 co. 5 del d.P.R. n. 207/2010 sulla c.d. ultravigenza dell’attestato SOA a mente della quale: “L’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all’articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l’impresa che intende conseguire il rinnovo dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un’altra autorizzata all’esercizio dell’attività di attestazione”.
Nondimeno, come rilevato di recente dalla Sezione, deve rilevarsi che: “l’adempimento di cui al citato art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici) discende direttamente dalla diligente condotta dell’impresa richiedente l’attestazione, mentre il superamento dei termini prescritti per l’istruttoria può comportare sanzioni a carico dell’Organismo di certificazione, ma non preclude l’effetto retroattivo della certificazione stessa, ove infine positivamente rilasciata, con riconosciuta ultravigenza del precedente attestato, in pendenza della procedura di verifica ritualmente attivata (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2013, n. 3398, TAR Puglia, Bari, sez. I, 9 giugno 2016, n. 737, TAR Lazio, Roma, sez. III, 6 aprile 2017, n. 4296)” (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. I, 12 agosto 2019, n. 4340).
Si è quindi aggiunto che, se la ratio sottesa alla regola dell’ultravigenza della SOA risiede nel non far ricadere sull’impresa concorrente le conseguenze della durata del processo di verifica da parte dell’organismo di attestazione, occorre comunque che l’impresa abbia posto in essere nel termine di 90 giorni precedenti alla scadenza del termine di efficacia della SOA tutte le attività necessarie per radicare l’obbligo dell’organismo di eseguire le verifiche, a pena dell’applicazione delle predette sanzioni configurabili solo in quanto sull’organismo di attestazione SOA sia sorto il relativo obbligo di svolgere le verifiche in presenza di un accordo vincolante in tal senso.
Del resto l’art. 76, co. 5 del d.P.R. 207/2010, per consentire l’ultravigenza della SOA parla espressamente di stipula di un nuovo contratto, non potendo essere sufficiente a tal fine una semplice richiesta in tal senso effettuata dalla ricorrente con una mail, peraltro mancante degli elementi essenziali per configurarla come vera e propria proposta contrattuale e nemmeno prodotta nella fase del contraddittorio procedimentale con la stazione appaltante.
Diversamente argomentando, per garantirsi l’effetto retroattivo dell’eventuale nuova attestazione, all’impresa sarebbe sufficiente manifestare all’organismo di attestazione anche genericamente la propria intenzione di rinnovare la SOA indipendentemente dall’accettazione di quest’ultimo che, per avventura, potrebbe anche non riscontrare la richiesta (cfr. TAR Campania, n. 4340/2019, cit.). (…)
Ritiene il Collegio che l’accordo tra la controinteressata e la -Omissis- s.r.l. non valga, invece, a determinare la tempestività della richiesta di rinnovo per come prescritta dall’art. 76, co. 5 sopra citato sotto il profilo soggettivo. E infatti, non è contestato che la -Omissis- s.r.l. non sia un organismo di attestazione SOA, trattandosi di soggetto “esterno” alla società a ciò preposta, secondo quanto confermato nella PEC trasmessa in data 11 febbraio 2020 dalla stessa -Omissis- SOA S.p.A. (organismo di attestazione) all’odierna controinteressata con cui (…) conferma che la -Omissis- s.r.l. è incaricata dello “svolgimento dell’attività commerciale” per proprio conto.
Ne consegue che ogni eventuale accordo tra l’odierna controinteressata e quest’ultima società (…) non tiene luogo del contratto di rinnovo che, invece, deve intercorrere direttamente tra l’impresa che richiede il rinnovo e l’organismo di attestazione, salva la sussistenza di una procura, della quale però non vi è traccia agli atti, che consenta di riferire direttamente alla mandataria gli accordi conclusi dalla mandataria.[rif. art. 84 d.lgs. n. 50/2016]
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