Dichiarazioni o documentazione non veritiere rese in gara o in sede di subappalto: l’esclusione è vincolata ?

Con l’introduzione della lett. f-bis) all’art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 – ad opera del D.Lgs. n. 56/2017 (cosiddetto Decreto Correttivo) “il Legislatore ha posto espressamente a carico del partecipante un onere di veridicità della documentazione e delle dichiarazioni in ossequio ad un principio di lealtà ed allo scopo di non pregiudicare il rapporto di fiducia con la stazione appaltante”. La norma, pertanto, oltre che a presidio della legalità dell’azione amministrativa è posta a tutela del principio di massima trasparenza nella scelta dei contraenti e prevede l’attivazione di una causa di esclusione in presenza di documentazione o di dichiarazione non veritiera.
La menzionata lett. f-bis) si caratterizza “perché il legislatore delinea una causa di esclusione che scatta in base al presupposto oggettivo rappresentato dalla presentazione di documentazione o dichiarazione non veritiera, riferibile e prodotta anche da un terzo. L’assenza di qualunque riferimento all’elemento soggettivo fa sì che la clausola di esclusione vada interpretata nel senso di non richiedere, ai fini della sua applicazione, un ulteriore requisito non richiesto dal Legislatore”.
La ratio della norma risiede nel principio secondo cui il partecipante all’impresa deve accertarsi e verificare la correttezza delle dichiarazioni e della documentazione che rende, ma anche che riceve da terzi, e quindi non direttamente ricadenti all’interno della propria sfera giuridica. Si tratta di un’applicazione del principio cuius commoda, eius et incommoda, secondo cui a colui che ha vantaggi, spettano anche i conseguenti svantaggi.
Il partecipante alla gara che vuole avvantaggiarsi della documentazione o della dichiarazione di terzi deve necessariamente controllarne la veridicità, subendone le conseguenze qualora emergesse la non veridicità delle stesse. “Si tratta di una regola che trova chiara giustificazione nelle gare pubbliche, caratterizzate dalla necessaria speditezza della procedura che non può essere rallentata da estenuanti verifiche in capo alla stazione appaltante, dovendo comunque valorizzarsi un principio di tempestività e celerità di svolgimento e di conclusione delle gare pubbliche” (nei sensi suindicati, TAR Milano, 15.11.2019 n. 2421; TAR Salerno, 04.09.2019 n. 1518, TAR Napoli, 18.03.2020 n. 1182 e 10.02.2020 n. 629).

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