Concordato preventivo – Procedimento in corso con riserva di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell’attività – Esclusione – Legittimità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)

Corte Giustizia Unione Europea, 28.03.2019 (C-101/18)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Consiglio di Stato.
Rinvio pregiudiziale – Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b) – Situazione personale del candidato o dell’offerente – Possibilità per gli Stati membri di escludere la partecipazione all’appalto pubblico di ogni operatore a carico del quale è in corso un procedimento di concordato preventivo – Normativa nazionale che prevede l’esclusione dei soggetti nei confronti dei quali è “in corso” un procedimento per la dichiarazione di concordato preventivo, salvo nel caso in cui il piano di concordato preveda la prosecuzione dell’attività – Operatore che ha presentato un ricorso di concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell’attività.

L’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente di escludere da una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico un operatore economico che, alla data della decisione di esclusione, ha presentato un ricorso al fine di essere ammesso al concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell’attività.