TAR Bologna, 15.11.2018 n. 863
Nelle procedure telematiche (art. 58 d.lgs. n. 50/2016) le buste tecniche possono essere aperte in seduta riservata. Come noto, il Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21.11.2017 n. 5388) ha affermato i seguenti principi :
a) l’utilizzo di gare interamente telematiche comporta la “tracciabilità” di tutte le operazioni modifica anche l’approccio e la soluzione di eventuali commissioni formali – procedimentali;
b) la correttezza e l’intangibilità risulta, in questo caso, garantita dal sistema, con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni, anche in assenza dei concorrenti;
c) dunque, l’operato della PA appare complessivamente legittimo.
RISORSE CORRELATE
- Gara telematica - Files e documenti informatici - Devono essere apribili con tutti i programmi in commercio - Impossibilità - Conseguenze (art. 52 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Apertura delle buste dell' offerta nella gara telematica
- Gara telematica - Apertura delle offerte - Seduta pubblica - Non è necessaria (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - MEPA - Offerta economica nella busta della documentazione amministrativa - Esclusione - Circostanza che si trattasse di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo - Irrilevanza (art. 58 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Omessa sottoscrizione della busta economica oltre all'offerta economica - Conseguenze (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Rallentamento della piattaforma - Non può andare in danno del concorrente - Riapertura dei termini - Legittimità (art. 58 , art. 79 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica – Manuale operativo – Integra il disciplinare di gara – Conseguenze (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)