Decreto sicurezza: inasprimento sanzioni per subappalti illeciti e monitoraggio cantieri

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 04.10.2018 il D.L. n. 113/2018 (cd. Decreto Sicurezza) recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

Inasprimento sanzioni subappalto illecito.
In particolare si segnala l’art. 25 recante “Sanzioni in materia di subappalti illeciti”, che inasprisce le sanzioni per le condotte degli appaltatori che facciano illecitamente ricorso al subappalto (art. 105 d.lgs. n. 50/2016):

All’articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda» sono sostituite dalle seguenti: “la reclusione da uno a cinque anni e con la multa”;
b) al secondo periodo, le parole “dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda” sono sostituite dalle seguenti: “della reclusione da uno a cinque anni e della multa.”.”
Secondo quanto evidenziato nella Relazione tecnica, l’intervento prevede, in primo luogo, la trasformazione in delitto del reato in parola e, secondariamente, l’equiparazione della sanzione personale a quella prevista per il reato di frode nelle pubbliche forniture.

Monitoraggio cantieri.
Si segnala altresì l’art. 26 recante “Monitoraggio dei cantieri”, che impone di comunicare anche al Prefetto la segnalazione di inizio attività dei cantieri nell’ambito della provincia:

All’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole “provinciale del lavoro” sono inserite le seguenti: “nonchè al prefetto”.
La finalità dell’intervento è quella di implementare il sistema di prevenzione antimafia e garantire un più efficiente monitoraggio dei cantieri.