Come chiarito da Consiglio di Stato, sez. III, 19.06.2018 n. 3768, nel nuovo codice degli appalti, la revisione non è obbligatoria per legge come nella previgente disciplina, ma opera solo se prevista dai documenti di gara. Ciò comporta l’inapplicabilità della giurisprudenza sulla natura imperativa e sull’inserimento automatico delle clausole relative alla revisione prezzi e alla loro sostituzione delle clausole contrattuali difformi;
– ulteriore differenza tra la disciplina recata tra i due codici si rinviene in ordine all’applicabilità della revisione prezzi anche ai “settori speciali”, che era esclusa nel regime recato dal D.Lgs. n. 163/06 ed è invece ora ammessa dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
RISORSE CORRELATE
- Revisione prezzi ed altri istituti di riequilibrio del sinallagma contrattuale : obiettivo non è azzeramento del rischio di impresa
- Revisione prezzi - Clausola obbligatoria - Non comporta il diritto dell' Appaltatore ad automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale
- Istanza di revisione prezzi : presuppone la stipulazione del contratto (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)
- Revisione prezzi - Non è finalizzata ad azzerare il rischio di impresa - Presupposti (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)
- Revisione prezzi - Principi consolidati - Applicazione - Solo in caso di proroga del contratto , non anche di rinnovo
- Revisione prezzi - Applicazione soltanto in caso di proroga (ma non anche di rinnovo) del contratto
- Revisione prezzi - Proroga o rinnovo del contratto - Differenza
- Revisione prezzi - Finalità - Limite convenzionale al primo anno di contratto - Ragioni
- Revisione prezzi – Termine iniziale per il calcolo del compenso revisionale – Decorrenza – Riferimento alla data dell’aggiudicazione e non dell’offerta
- Revisione prezzi - Finalità - Attività istruttoria dell'Amministrazione - Applicazione in ambito sanitario
- Settori speciali - Revisione dei prezzi - Rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea
- Art. 106, (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)