Contratti esclusi – Servizi di ambulanza e di trasporto (LEA) – Rimessione alla Corte di Giustizia Europea (art. 17 d.lgs. n. 50/2016)

Il TAR Venezia, 18.06.2018 n. 643 ord. ha ritenuto necessario, al fine di conoscere l’esatta interpretazione in ordine all’applicazione del 28° “considerando” e dell’art. 10 della direttiva n. 2014/24/UE (di cui, come si è detto, l’art. 17, comma 1, lett. h del D.Lgs. n. 50/2016 è una fedele trasposizione) investire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dell’esame delle seguenti questioni:

1) se l’art. 10 lett. h) ed il considerando n. 28 della Direttiva 2014/24/UE debbano interpretarsi nel senso che
a) i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo di un autista soccorritore e di almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e
b) i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) effettuati con mezzi di soccorso
rientrino nell’esclusione di cui al predetto art. 10, lett. h) o, invece, ricadano tra i servizi di cui agli artt. da 74 a 77 della richiamata direttiva;

2) se la Direttiva 2014/24/UE debba essere interpretata nel senso che osti ad una normativa nazionale che preveda che, seppure in assenza di un’emergenza attuale,
a) i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo un autista soccorritore ed almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e
b) i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) effettuati con mezzi di soccorso
siano assegnati in via prioritaria ad associazioni di volontariato mediante convenzionamento diretto.