Assenza di un requisito di qualificazione – Soccorso istruttorio – Inapplicabilità – Ragioni (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Catanzaro, 16.05.2017 n. 771

Come chiarito anche dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 agosto 2016, n. 3666) non vanno confusi i requisiti di qualificazione con la quota di partecipazione al raggruppamento e soprattutto con la quota di esecuzione della prestazione posta in gara e da affidare.
I requisiti di qualificazione attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente che aspira all’aggiudicazione del lavoro, della fornitura o del servizio in gara e riguardano un aspetto essenziale per la valutazione delle potenzialità o meglio della capacità dell’aspirante a realizzare quanto poi eventualmente aggiudicatogli; la quota di partecipazione invece rappresenta null’altro che l’espressione della percentuale di “presenza” all’interno del raggruppamento ed ha riflessi in riferimento alla responsabilità del componente del raggruppamento temporaneo di imprese; la quota di esecuzione è semplicemente la parte di lavoro, di servizio o di fornitura che verrà effettivamente realizzato nel caso di affidamento.
La legge ha superato di recente il principio vigente nel campo delle gare per i lavori della corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori, corrispondenza che era vigente nel solo campo degli appalti per lavori.
Altrettanto non è per la corrispondenza tra la capacità imprenditoriale, individuata tramite i requisiti di qualificazione, e le quote di esecuzione dei servizi da affidare. Infatti una dissociazione tra i due aspetti renderebbe inutile la fissazione da parte di leggi, regolamenti e dei bandi di gara degli stessi requisiti di qualificazione.
Quanto all’uso del potere istruttorio, va mantenuto fermo il principio cui è convintamente pervenuta la giurisprudenza amministrativa, secondo cui il soccorso istruttorio non può intervenire nel caso di assenza di un requisito di qualificazione, visto che non consiste nell’integrazione tardiva della documentazione che doveva essere acquisita con la domanda di partecipazione, e concretizzerebbe la sanatoria di un vizio di documentazione mancante in origine (Cons. Stato, Sez. V, 22 agosto 2015, n. 3666; TAR Lazio – Roma, Sez. II-quater, 17 gennaio 2017, n. 787; TAR Emilia Romagna – Bologna, 20 febbraio 2017, n. 131).