TAR Napoli, 08.03.2017 n. 1356
1. Quanto alla prima censura, l’amministrazione aggiudicatrice, nell’invitare a presentare l’offerta a ben 19 ditte inserite nell’albo dei fornitori della Regione, per la categoria n. 28, classe n. 1, “Servizi di vigilanza e sorveglianza”, si è attenuta al disposto dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d. lgs. n. 50 del 2016, che prevede la consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuabili, per l’appunto, anche tramite elenchi.
Reputa il Collegio che l’aver invitato a partecipare alla procedura pure l’impresa uscente, oltre a non violare alcuna specifica prescrizione, non si pone nemmeno in contrasto col principio di parità di trattamento, attesa la posizione differenziata dell’attuale gestore del servizio rispetto alla più amplia platea dei potenziali aspiranti alla commessa. Al riguardo, la giurisprudenza (cfr., ex multis, T.A.R. L’Aquila, sez. I, 9 giugno 2016, n. 372) ha chiarito che, se non può configurarsi, in linea di principio, alcun obbligo di invitare ad una gara informale il gestore uscente, indubbiamente la stazione appaltante ha facoltà di consentirgli la partecipazione, proprio nell’ottica della massima partecipazione, soprattutto quando vi siano valide ragioni giustificatrici, come nella specie, in cui la necessità di rimodulare le modalità di svolgimento del servizio non sono imputabili all’istituto di vigilanza privata ma alla scelta organizzativa compiuta dalla stazione appaltante attraverso il trasferimento della sede dei propri uffici. Per la stessa ragione non è configurabile alcuna violazione al principio di rotazione nell’affidamento del servizio, in disparte la considerazione che l’ammissione della U. alla selezione è risultata ininfluente poiché la concorrente non è risultata aggiudicataria.2. Si palesa infondata anche la censura sub lettera b) in quanto la concreta fattispecie non è riconducibile a quella disciplinata dall’art. 63, comma 2, lettera c), del d. lgs. 50/2016 – che richiede la sussistenza di “ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice” – ma, come precisato nella già menzionata determinazione n. 80 dell’8 giugno 2016, alla diversa ipotesi prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b), dello stesso codice degli appalti pubblici, per i contratti sotto soglia di rilevanza comunitaria, ove l’unico presupposto per il ricorso alla procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici è data dal rispetto dei limiti di importo degli affidamenti (stabiliti dal precedente all’articolo 35 per le forniture e i servizi), nella specie non contestato.
3. Vero è che il citato art. 36, comma 2, lettera b), prevede che “L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”, ma la mancata cura di tale adempimento, da un lato, non ha inciso sull’accesso alla tutela giurisdizionale della ricorrente, dall’altro, in quanto successivo all’affidamento, non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di aggiudicazione, integrando una mera irregolarità.
RISORSE CORRELATE
- Rotazione - Esclusione del gestore uscente - Anche se individuato con precedente gara aperta (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione - Sotto soglia - Clausola di automatica esclusione del gestore uscente - Legittimità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Sotto soglia - Principio di Rotazione - Invito al gestore uscente - Eccezionalità - Omessa motivazione - Illegittimità - Conseguenze - Scorrimento della graduatoria (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Sotto soglia - Principio di rotazione - Gestore uscente - Invito - Ipotesi di non perfetta omogeneità tra prestazioni in affidamento e quelle già espletate (art. 30 , art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione - Invito al gestore uscente - Legittimità in caso di affidamento tramite procedure ordinarie o aperte - Applicazione Linee Guida n. 4 (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione: cinque sentenze applicative (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Contratti sotto soglia - Rotazione degli inviti e degli affidamenti - Applicazione - In caso di procedure ordinarie o aperte al mercato - Linee Guida ANAC n. 4 (art. 30 , art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Settori speciali - Principio di rotazione - Applicazione (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Sotto soglia - Rotazione - Divieto assoluto di invito al gestore uscente - Non sussiste - Linee Guida ANAC n. 4 - Mero atto amministrativo non vincolante (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione: applicazione delle Linee Guida ANAC n. 4 (in attesa dell'aggiornamento)
- Principio di rotazione - Carattere relativo - Strumentalità rispetto a garanzia di massima partecipazione e concorrenza (art. 30 , 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Invito del gestore uscente - Condizioni (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti - Contratti sotto soglia - Ratio ed applicazione (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Contratti sotto soglia ed obbligo di motivazione: sono necessari i preventivi? Come si applica il principio di rotazione rispetto al gestore uscente? Interpretazione Linee Guida ANAC n. 4 alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto correttivo
- Principio di rotazione: quali le modalità di applicazione corrette?
- Principio di rotazione - Interpretazione - Non univocità - Mancato invito precedente gestore - Non necessita di una specifica motivazione (art. 30 , art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Rettifica Linee Guida ANAC n. 4: procedure per affidamenti sotto soglia
- Contratti sotto soglia – Affidamento diretto - Pricipio di rotazione - Mancato invito del gestore uscente – Legittimità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Linee Guida ANAC n. 4: "Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"
- Gare ed affidamenti sotto soglia - Principio di rotazione - Mancato invito del precedente affidatario - Legittimità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 36, (Contratti sotto soglia)