1) Sotto soglia – Albo fornitori o indagini di mercato – Principio di rotazione – Invito a impresa ( gestore ) uscente – Possibilità – Limiti – Individuazione – 2) Procedura negoziata sotto soglia – Presupposti – 3) Mancata pubblicazione dell’avviso relativo agli invitati – Mera irregolarità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Napoli, 08.03.2017 n. 1356

1. Quanto alla prima censura, l’amministrazione aggiudicatrice, nell’invitare a presentare l’offerta a ben 19 ditte inserite nell’albo dei fornitori della Regione, per la categoria n. 28, classe n. 1, “Servizi di vigilanza e sorveglianza”, si è attenuta al disposto dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d. lgs. n. 50 del 2016, che prevede la consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuabili, per l’appunto, anche tramite elenchi.
Reputa il Collegio che l’aver invitato a partecipare alla procedura pure l’impresa uscente, oltre a non violare alcuna specifica prescrizione, non si pone nemmeno in contrasto col principio di parità di trattamento, attesa la posizione differenziata dell’attuale gestore del servizio rispetto alla più amplia platea dei potenziali aspiranti alla commessa. Al riguardo, la giurisprudenza (cfr., ex multis, T.A.R. L’Aquila, sez. I, 9 giugno 2016, n. 372) ha chiarito che, se non può configurarsi, in linea di principio, alcun obbligo di invitare ad una gara informale il gestore uscente, indubbiamente la stazione appaltante ha facoltà di consentirgli la partecipazione, proprio nell’ottica della massima partecipazione, soprattutto quando vi siano valide ragioni giustificatrici, come nella specie, in cui la necessità di rimodulare le modalità di svolgimento del servizio non sono imputabili all’istituto di vigilanza privata ma alla scelta organizzativa compiuta dalla stazione appaltante attraverso il trasferimento della sede dei propri uffici. Per la stessa ragione non è configurabile alcuna violazione al principio di rotazione nell’affidamento del servizio, in disparte la considerazione che l’ammissione della U. alla selezione è risultata ininfluente poiché la concorrente non è risultata aggiudicataria.

2. Si palesa infondata anche la censura sub lettera b) in quanto la concreta fattispecie non è riconducibile a quella disciplinata dall’art. 63, comma 2, lettera c), del d. lgs. 50/2016 – che richiede la sussistenza di “ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice” – ma, come precisato nella già menzionata determinazione n. 80 dell’8 giugno 2016, alla diversa ipotesi prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b), dello stesso codice degli appalti pubblici, per i contratti sotto soglia di rilevanza comunitaria, ove l’unico presupposto per il ricorso alla procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici è data dal rispetto dei limiti di importo degli affidamenti (stabiliti dal precedente all’articolo 35 per le forniture e i servizi), nella specie non contestato.

3. Vero è che il citato art. 36, comma 2, lettera b), prevede che “L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”, ma la mancata cura di tale adempimento, da un lato, non ha inciso sull’accesso alla tutela giurisdizionale della ricorrente, dall’altro, in quanto successivo all’affidamento, non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di aggiudicazione, integrando una mera irregolarità.

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