Ricalcolo della soglia d’anomalia successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 13.02.2017 n. 590

Va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale, da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2016 n. 1052) che, in forza d’interpretazione adeguatrice ossia compatibile con il dettato costituzionale, circoscrive il divieto previsto dall’art. 38, comma 2-bis, del codice appalti.
La c.d. cristallizzazione della soglia d’anomalia che trasposta sul piano pratico si traduce nell’impossibilità ex post d’individuare – per effetto di sopravvenienze maturate successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte – una nuova soglia di anomalia mediante il ricalcolo delle offerte, non è ex se preclusiva della possibilità di rimettere in discussione gli esiti della procedura di gara.
Specie laddove – come nel caso in esame – la soglia d’anomalia originariamente divisata sia direttamente conseguente all’illegittima ammissione disposta in danno dell’impresa partecipante che, prima dell’aggiudicazione definitiva, solleciti la stazione appaltante all’esercizio del potere di autotutela, al fine di assicurare e garantire, oltre la correttezza del procedura concorrenziale, il buon andamento dell’azione amministrativa precettivamente disposto dall’art. 97 cost.
In caso contrario, ossia aderendo alla prospettazione dell’appellante, “il fatto compiuto” derivante dalla determinazione delle medie, quando a monte di questa si è consumata una illegittimità che abbia avuto rilievo decisivo in tale operazione aritmetica, assumerebbe un ruolo dirimente in grado di frustrare i principi che conformano l’azione amministrativa e, prima ancora, di sovvertite la gerarchia assiologica dei valori ad essi sottesi.