Rettifica delle Linee guida ANAC n. 6 (Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze)

Deliberazione ANAC 18.01.2017 n. 23 (.pdf)  

Rettifica delle Linee guida n. 6 recanti: «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», adottate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016  

Nell’adunanza del 18 gennaio 2017 ha apportato una correzione alle Linee guida n. 6 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del Codice», approvate con deliberazione n. 1293 del 16 novembre 2016. Per l’effetto, la previsione contenuta nella parte II, paragrafo 2.1.1.3, punto 8, secondo cui «negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132, decreto legislativo n. 163/06)» deve intendersi sostituita dalla seguente: «negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132, decreto legislativo n. 163/06)»