Gare ed affidamenti sotto soglia – Principio di rotazione – Mancato invito del precedente affidatario – Legittimità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Trieste, 04.10.2016 n. 419

Parte ricorrente si sofferma sulla clausola di esclusione per precedenti contestazioni; sennonché il motivo di esclusione ovvero del mancato invito della ditta ricorrente si può agevolmente individuare nel principio di rotazione, pure enunciato dal Comune e sufficiente per giustificare da solo detto mancato invito.
Avendo la ditta effettuato il servizio nell’anno precedente, tale principio giustifica il mancato invito, indipendentemente dalla questione sulle previe contestazioni e dalla fondatezza della relativa censura.
Osserva a tale proposito il Collegio – e l’argomento risulta decisivo – che trova applicazione alla fattispecie l’art 36, comma primo, del D. Lgs. 50 del 2016, il quale prevede espressamente il “rispetto del principio di rotazione”. Trattandosi di una norma speciale relativa alle gare sotto soglia, essa prevale sulla normativa sulle gare in generale.
Ne consegue che, rilevata la legittimità di tale clausola di rotazione nella tipologia di gara in questione, sotto soglia, il mancato invito risulta legittimo e conforme alla legge di gara, a nulla rilevando che il Comune nelle sue memorie valorizzi la questione delle previe contestazioni.

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