Revoca dell’aggiudicazione provvisoria: è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento da parte della stazione appaltante?

Revoca dell’aggiudicazione provvisoria: è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento da parte della stazione appaltante? Al quesito va fornita risposta negativa. L’aggiudicazione provvisoria, infatti, al pari di ogni altra manifestazione provvedimentale di volontà dell’amministrazione, è comunque suscettibile di revoca, ancorché si tratti di provvedimento ad effetti interinali: la revoca incide infatti sull’atto, nel senso del suo ritiro, e non già sugli effetti con esso prodottisi. Pertanto, anche in base alla pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato, il carattere meramente interinale e non conclusivo del procedimento di gara dell’aggiudicazione provvisoria comporta la non applicabilità delle garanzie partecipative tipiche del potere di autotutela di cui alla legge n. 241 del 1990 (tra le più recenti pronunce in tal senso: Consiglio di Stato, sez. V, 31.08.2016 n. 3746, Sez. III, 27.11.2014, n. 5877, 24.05.2013, n. 2838, 11.07.2012, n. 4116; Sez. V, 23.10.2014, n. 5266, 28.12.2011, n. 6951, 20.04.2012, n. 2338).

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