Specifiche tecniche prive di giustificazione: sono legittime?

Specifiche tecniche prive di giustificazione: sono legittime? Secondo consolidata giurisprudenza la Stazione appaltante non può immotivatamente richiedere delle specifiche tecniche che si traducono in una significativa ed ingiustificata restrizione del numero degli operatori economici di settore nell’accesso alla gara. Segnatamente si ritiene illegittima una specifica tecnica priva di una giustificazione plausibile e che rappresenti un ostacolo “ ingiustificato” all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza, nel senso espressamente vietato dall’art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa) ora art. 68 del d.lgs. n. 50/2016 (Consiglio di Stato, sez. VI, 02.08.2016 n. 3488).

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