
Specifiche tecniche prive di giustificazione: sono legittime? Secondo consolidata giurisprudenza la Stazione appaltante non può immotivatamente richiedere delle specifiche tecniche che si traducono in una significativa ed ingiustificata restrizione del numero degli operatori economici di settore nell’accesso alla gara. Segnatamente si ritiene illegittima una specifica tecnica priva di una giustificazione plausibile e che rappresenti un ostacolo “ ingiustificato” all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza, nel senso espressamente vietato dall’art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa) ora art. 68 del d.lgs. n. 50/2016 (Consiglio di Stato, sez. VI, 02.08.2016 n. 3488).
RISORSE CORRELATE
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- Requisiti minimi o essenziali dell'offerta - Ambiguità del bando - Esclusione non è automatica - Prevalenza del legittimo affidamento e del favor partecipationis (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Specifiche tecniche - Devono essere indicate nei documenti di gara - Principio di equivalenza - Opera anche in mancanza di clausola espressa (art. 68 d.lgs. n. 163/2006 - art. 68 d.lgs. n. 50/2016)
- Specifiche tecniche dei prodotti - Indicazioni della lex specialis - Non costituiscono vincolo assoluto - Eccezione - Richiesta di assoluta identità debitamente motivata (Art. 68 d.lgs. n. 163/2006 - Art. 68 d.lgs. n. 50/2016)
- Specifiche tecniche - Riferimento ad una fabbricazione o provenienza determinata dei ricambi come parametro per la formulazione dei ribassi per l’offerta economica - Illegittimità (Art. 68)
- Imposizione di specifiche tecniche particolarmente gravose e sproporzionate - Discrezionalità tecnica - Limiti - Lesione della concorrenza - Obbligo di congrua motivazione (Art. 68)
- Art. 68. Specifiche tecniche
- Art. 68, (Specifiche tecniche)