
Ritiene il Collegio che la data di comunicazione della decisione di sanzionare l’incolpato debba rientrare a pieno titolo nel computo in questione.
Al riguardo, tuttavia, occorre premettere –in consonanza con l’orientamento già espresso dalla Sezione nella sentenza n. 13668 del 3 dicembre 2015- che il termine di conclusione del procedimento fissato dalla stessa ANAC nel proprio Regolamento delle sanzioni del 2014 ha certamente natura perentoria, in quanto risulterebbe contraddittorio stabilire un termine di conclusione del procedimento sanzionatorio e, poi, non rispettare un auto vincolo posto dalla stessa Autorità procedente.
Detto termine, invero, è posto anche a garanzia dell’incolpato, in ragione della natura afflittiva della procedura, e si palesa di gran lunga maggiore di quello ordinariamente previsto dall’art. 2 della L. n. 241 del 1990 per la conclusione dei procedimenti amministrativi, che è di trenta giorni.
Tanto premesso, la necessità di ricondurre anche la data della notificazione della sanzione nel computo del termine è funzionale proprio a questa imprescindibile garanzia.
Il relativo fondamento normativo, come già osservato dalla Sezione (sentenze n. 8126 del 2015 e 9379 del 2015), si rinviene nell’art. 8, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006, secondo cui il regolamento che disciplina l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità non deve ispirarsi soltanto al “rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell’apertura dell’istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione”; ma anche a quello –che specificamente rileva sotto il profilo della notificazione della deliberazione finale- “della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento…”.
RISORSE CORRELATE
- ANAC - Procedimento sanzionatorio - Conclusione - Termine perentorio di 180 giorni
- 1) ANAC - Annotazione di notizie utili sul Casellario - Finalità - Obbligo di motivazione; 2) Procedimento sanzionatorio - Termine massimo - Violazione - Illegittimità (art. 213 d.lgs. n. 50/2016)
- Incapacità a partecipare alle gare – Sanzione ANAC successiva alla scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta – Omessa dichiarazione – Esclusione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- ANAC – Provvedimento sanzionatorio - Adottato dopo 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento – Illegittimità
- Art. 8. Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'Autorità e norme finanziarie