Come in precedenza illustrato il mercato elettronico della pubblica amministrazione è informato a obiettivi di semplificazione e celerità in un’ottica di superamento di tutti i profili formali che caratterizzano, viceversa, le procedure concorsuali tradizionali. (…)
Peraltro il sistema MePA non richiede di indicare il nome del subappaltatore al momento della partecipazione alla RDO e non è, comunque, rinvenibile il divieto di acquisire prodotto da terzi; deve, quindi escludersi che la controinteressata abbia reso dichiarazioni mendaci che avrebbero dovuto determinare la sua esclusione. (…)
Infine occorre evidenziare che il sistema MePA consente l’aggiudicazione definitiva in modo diretto, omettendo il passaggio dell’aggiudicazione provvisoria che non rappresenta, pertanto, una fase obbligata; naturalmente il sistema non impedisce all’amministrazione di effettuare le necessarie e dovute verifiche della congruità dell’offerta, del possesso dei requisiti dell’aggiudicataria e di quant’altro previsto dal codice dei contratti.
RISORSE CORRELATE
- Subappalto – Indicazione terna subappaltatori – Obbligo – Omissione – Soccorso istruttorio oneroso – Possibilità (art. 83 , art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Chiarimenti sulle modalità di verifica dei requisiti sull’aggiudicatario di una gara esperita sul MePA
- MEPA - Guide operative per le PA - Procedura di RDO
- Cottimo fiduciario tramite elenchi MePa e principio di concorrenza.
- MEPA: l'omessa indicazione dei costi per la sicurezza non comporta esclusione (Artt. 86, 87)