Consiglio di Stato, sez. IV, 18.02.2016 n. 649
Tale affidamento, invero, non solo è del tutto ignoto agli atti dell’Amministrazione committente (e, dunque, irrilevante ai fini certificatori), ma non è neppure congruente sia con le obbligazioni contrattualmente assunta da Synerghia che con la normativa di settore.
E’ noto, infatti, come nella contrattualistica pubblica viga il principio generale e di ordine pubblico di immodificabilità del contraente e, quindi, il divieto di cessione del contratto di appalto sotto pena di nullità (cfr. art.118 del decreto legislativo 163/2006 ) .
Pertanto, il trasferimento delle obbligazioni ad un soggetto terzo, sia pure solo parziale, avrebbe potuto essere effettuato e produrre i relativi effetti giuridici solo nel rispetto delle condizioni di legge e, quindi, solo attraverso un formale subaffidamento previamente richiesto ed autorizzato dall’Amministrazione, ai sensi del richiamato articolo 118 del decreto legislativo 163/2006.
Richiesta ed autorizzazione, ripetesi, nel caso di specie del tutto assenti, non potendo quindi il richiamato incarico privato prodotto in giudizio assumere specifico valore dirimente per i fini considerati.
RISORSE CORRELATE
- Motivi di esclusione riferiti ad un subappaltatore della terna - Accertamento in corso di gara - Sostituzione - Impossibilità - Compatibilità con la disciplina comunitaria (art. 80 , art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Immodificabilità soggettiva dell’affidatario - Finalità, limiti e derogabilità - Interpretazione sistematica (art. 37 d.lgs. n. 163/2006 - art. 48 , art. 106 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Subappalto - Istituto attinente alla fase di esecuzione - Mancato funzionamento - Costituisce inadempimento contrattuale; 2) Varianti progettuali migliorative - Ammissibilità - Limiti (Artt. 76, 118)
- Subappalto: conseguenze dell'omessa dichiarazione (Art. 118)
- Art. 118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro