Gara d’appalto – Accesso agli atti consentito anche in presenza di opposizione di altri partecipanti controinteressati – Diritto di accesso prevale sulla tutela di segreti tecnici e commerciali (Art. 13)

TAR Catanzaro, 11.09.2015 n. 1467
(sentenza integrale)

“Le ragioni di tale decisione sono state già condivisibilmente esplicitate dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, in una decisione resa di recente tra le parti (T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, ord. 23 dicembre 2014, n. 1614).
In sostanza, dal combinato disposto dei commi 5 e 6 dell’art. 13 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, emerge che, in via generale, in materia di affidamento di contratti pubblici, va riconosciuto il diritto di accesso a tutti gli atti di gara e che esso è consentito, se finalizzato all’esercizio del diritto di difesa, anche a quelle “informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte”.
Deve ritenersi, quindi, che nella comparazione tra il diritto di difesa e il diritto di riservatezza, la disciplina vigente dia prevalenza al diritto alla difesa, tant’è che la deroga al diritto di accesso risulta limitata alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte “che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”.
Nel caso di specie, manca un’indicazione concreta, comprovata e comprensibile di quale possa essere il danno da divulgazione dei dati tecnici richiesti, pertinendo gli stessi a caratteristiche dei prodotti che devono poter essere oggetto di valutazione oggettiva nel quadro istruttorio di una gara pubblica.
La deroga all’accesso costituisce eccezione che va debitamente comprovata dall’interessato e indubbiamente non è idonea motivazione la circostanza che trattasi di elaborati costituenti opera dell’ingegno e contenenti informazioni e dati frutto del patrimonio di conoscenze ed esperienze aziendali. Questi caratteri, infatti, sono propri dell’offerta tecnica di qualunque impresa e non giustificano di per sé il divieto di divulgazione.
In conclusione, il diritto di accesso agli atti di una gara di appalto deve essere riconosciuto anche quando vi è l’opposizione di altri partecipanti controinteressati per la tutela di segreti tecnici e commerciali, in quanto esso è prevalente rispetto all’esigenza di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale .
Peraltro, la partecipazione alle gare di appalto per pubbliche forniture comporta l’accettazione implicita da parte del concorrente delle regole di trasparenza ed imparzialità che caratterizzano la selezione, fermo restando l’obbligo tassativo per il richiedente l’accesso di utilizzare i documenti acquisiti esclusivamente per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici.
Vi è, in altri termini, una inevitabile accettazione del rischio di divulgazione del segreto industriale o commerciale, ove quest’ultimo sia impiegato allo scopo di acquisire un vantaggio competitivo all’interno di una gara pubblica, proprio in dipendenza dei caratteri di pubblicità e trasparenza che assistono quest’ultima”.

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