Gara con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Fasi – Distinzione – Attività che devono essere svolte necessariamente dalla Commissione in veste collegiale – Individuazione (Art. 11)

Consiglio di Stato, sez. III, 08.09.2015 n. 4190
(sentenza integrale)

“29.3. Lo svolgimento della gara, nelle sue distinte fasi, appare pienamente legittimo e rispondente alle previsioni della lex specialis nonché dell’art. 283, commi 2 e 3, del d.P.R. 207/2010, regolamento attuativo del d. lgs. 163/2006.
29.4. Nell’ambito dell’articolata procedura di scelta del contraente con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, giova ricordarlo, possono distinguersi le sottofasi della verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese, che hanno fatto domanda di partecipazione alla gara, della comunicazione dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche delle imprese concorrenti e dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, della loro lettura e dell’attribuzione del relativo punteggio, che sono caratterizzate da un’attività priva di qualsiasi discrezionalità e ben possono essere svolte, sempre pubblicamente, anche dal seggio di gara in composizione monocratica (ivi compreso lo stesso responsabile unico del procedimento), dalla sottofase di valutazione delle offerte tecniche che deve essere svolta necessariamente da una commissione giudicatrice, e che si compendia nell’apprezzamento, massima espressione della discrezionalità tecnica, degli elementi tecnici delle singole offerte e nell’attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei pesi e punteggi appositamente indicati (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 5.11.2014, n. 5446)” .

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