Articolazione dei criteri di valutazione dell’offerta (Art. 83)

SeA no name miniTAR Venezia, 17.09.2014 n. 1219
(sentenza integrale)
(estratto)
La legge di gara avrebbe indicato criteri valutativi eccessivamente vaghi, così che la Commissione Giudicatrice avrebbe arbitrariamente attribuito il punteggio qualità alle offerte tecniche dei concorrenti.
Osserva il Collegio che ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06, nelle gare svolte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’eventuale articolazione dei criteri valutativi previsti dal bando in sub-criteri, cui assegnare sub-pesi o sub-punteggi, deve essere stabilita dalla stazione appaltante ed indicata nel bando, mentre non può essere stabilita dalla Commissione di gara dopo la presentazione delle offerte.
Lo stesso art. 83 stabilisce, poi, che “ove necessario” il bando può prevedere, per ciascun criterio di valutazione prescelto, anche i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, definendo così una griglia di valutazione ancora più analitica (comma 4).
Ora, l’opportunità, o la necessità, di definire anche i sub-criteri o i subpunteggi va valutata in relazione all’analiticità dei criteri principali (o primari) ed all’idoneità di questi ad assicurare, per un verso, un’adeguata e compiuta valutazione delle offerte e, per altro verso, il rispetto del principio di trasparenza ed efficacia.
Pertanto, proprio in relazione al particolare e limitato oggetto della fornitura in questione, i criteri primari indicati dal bando di gara, sopra menzionati, nella loro ampia e compiuta configurazione, sono sufficienti a garantire il raggiungimento delle finalità appena ricordate.
Diversamente e secondo l’intendimento della parte ricorrente il seggio di gara avrebbe dovuto valorizzare altri e diversi elementi di qualità.
Quanto alla opinabilità delle valutazioni esse risultano estranee al sindacato di legittimità del giudice amministrativo se non per illegittimità, incoerenza, illogicità manifesta del provvedimento e/ erroneità dei presupposti di fatto, proprio perché il giudizio in questo caso espresso dal giudice amministrativo è un giudizio “debole” che non può, né deve sostituire lo scrutinio della commissione di gara (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 12 luglio 2011 n. 4163).

www.giustizia-amministrativa.it