Appalti a corpo – Elenco prezzi unitari – Valore indicativo – Irrilevanza ai fini del corrispettivo contrattuale (art. 59 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 03.09.2018 n. 5161

Negli appalti “a corpo” il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta.
Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nel c.d. elenco prezzi, tratti dai listini ufficiali (che possono essere oggetto di negoziazione o di sconti sulla base di svariate circostanze), hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 03.04.2018 n. 2057).
Ne consegue che le indicazioni contenute nel c.d. elenco prezzi sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare. Ciò, peraltro, trova conferma nell’art. 59, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale (riproducendo l’analoga norma contenuta nell’art. 53, comma 4, d lgs. 12 aprile 2016, n. 163) stabilisce che: “per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti” (cfr., in relazione all’analoga previsione del previgente Codice dei contratti pubblici, Consiglio di Stato, sez. VI, 04.01.2016, n. 15).
In definitiva, pertanto, negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, l’elenco prezzi analitico risulta irrilevante (Consiglio di Stato, V, 0304.2018, n. 2057; id. sez. VI, 04.01.2016 n. 15; Consiglio di Stato, sez. VI, 04.08.2009 n. 4903; Consiglio di Stato, sez. IV, 26.02.2015, n. 963).