Appalto “a corpo” o “a misura” : riflessi sulle migliorie e sulla formulazione dell’offerta economica

Consiglio di Stato, sez. V, 24.11.2021 n. 7866

In particolare, nella sentenza di questa Sezione 24 ottobre 2013, n. 5160 era affrontata la questione delle conseguenze derivanti dal mancato inserimento delle migliorie offerte nella lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto (“lista prezzi”), da inserire nell’offerta economica e, precisamente, se tale mancanza comportasse indeterminatezza dell’offerta.
La sentenza escludeva l’indeterminatezza dicendo l’offerta economica data dal ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara e l’offerta tecnica costituita dal progetto per la realizzazione dell’opera comprensivo delle migliorie, precisando ulteriormente che nella redazione della “lista prezzi” non dovessero trovare ingresso gli elementi dell’offerta tecnica in quanto, per le opere “a corpo”, come quelle oggetto della procedura di gara, l’importo della “lista prezzi” è destinato a restare fisso e invariabile quale che siano le lavorazioni aggiuntive offerte, come peraltro specificato dal disciplinare in conformità all’art. 119, comma 5, d.P.R. 7 ottobre 2010, n. 207.
Anche nella sentenza 15 febbraio 2016, n. 625 il corrispettivo per i lavori affidati era fissato “a corpo”.

L’appellante dice irrilevante tale differenza, ma così non è poiché ai sensi dell’art. 59, comma 5 – bis, secondo periodo, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispone che “Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di misura”.
In sostanza, solo nelle procedure di gara in cui è previsto che il corrispettivo sia determinato “a corpo”, la variazione delle lavorazioni (evidentemente, per migliorie) rispetto alle previsioni dei documenti elaborati dalla stazione appaltante non ha riflessi sulla determinazione dell’offerta economica; diversamente accade nelle procedure, come quella odierna, in cui il corrispettivo è fissato “a misura”, come dimostrato platealmente dalla corrispondenza richiesta dalla lex specialis in esame tra l’importo totale del computo metrico estimativo complessivo offerto e l’importo totale dei lavori quale risultante dall’importo a base d’asta applicato il ribasso proposto.

Per questo è solo nell’appalto “a corpo” che delle migliorie offerte il concorrente non deve dar conto alla stazione appaltante in sede di offerta economica poiché se ne fa integralmente carico facendole rientrare nel prezzo offerto; diversamente, richiedendo ai concorrenti di fornire il computo metrico estimativo migliorativo complessivo all’interno dell’ “offerta economica”, la stazione appaltante ha qui detto rilevanti le variazioni di prezzo indotte dalle migliorie per la definizione del prezzo proposto.