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Whistleblowing : novità e Linee Guida ANAC

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.Lgs. n. 24 del 10.03.2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 mentre le disposizioni sono efficaci dal 15 luglio 2023. 

Le segnalazioni e le denunce all’autorità giudiziaria effettuate fino al 14 luglio 2023 restano disciplinate dalla previgente normativa in materia di whistleblowing.
 
ANAC ha adottato apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne, approvate dal Consiglio nell’adunanza del 12 luglio 2023 con la delibera n. 311 e consultabili al seguente link.

 

L’obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna grava sui seguenti soggetti del settore pubblico:

  • le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
  • le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione
  • gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ora D.Lgs. n. 36/2023);
  • i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

COSA SI PUÒ SEGNALARE

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; 
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; 
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno; 
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

CANALI DI SEGNALAZIONE

  • interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
  • esterno (ANAC);
  • divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile. 

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge; 
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  •  la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. 

INTERESSE PUBBLICO

Le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse alla integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

 

CONDIZIONI PER LA SEGNALAZIONE

  • Al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa
  • La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando i canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica) secondo i criteri indicati.

COMPITI DI ANAC

  • dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l’ANAC ritenga che l’avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell’identità della persona segnalante;
  • mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni; 
  • dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute; 
  • svolgere l’istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
  • dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento; 
  • comunicare alla persona segnalante l’esito finale della segnalazione.

RISERVATEZZA

  • L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
  • La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante; 
  • La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
  • La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

SANZIONI

  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza; 
  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; 
  • da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Regolamento gestione segnalazioni esterne ed esercizio potere sanzionatorio ANAC – Del. 301 – 12.07.2023 .pdf

Istruzioni per l’uso

  • È possibile accedere all’applicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente link

fonte: sito ANAC

Decreto whistleblowing

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15.03.2023, il Decreto 10 marzo 2023 n. 24 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano (whistleblowing) violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Whistleblowing: nuovo Regolamento su segnalazioni e potere sanzionatorio

In vigore dal 3 settembre 2020 il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio.

Il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro (all’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001) è in vigore dal 3 settembre scorso a seguito della avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (GU – Serie Generale n. 205 del 18.08.2020).
Con il nuovo testo si è provveduto a modificare l’intera struttura del Regolamento per consentire all’Autorità Nazionale Anticorruzione di esercitare il potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere e per svolgere un ruolo attivo nell’opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle amministrazioni pubbliche. Ecco le principali novità approvate il 1°luglio 2020 con la Delibera n. 690.
Sono state distinte le quattro tipologie di procedimento:
– il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti (presentate ai sensi del co. 1 dell’art. 54-bis);
il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’avvenuta adozione di misure ritorsive (avviato ai sensi del co. 6 primo periodo dell’art. 54-bis,);
– il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’inerzia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti (co. 6 terzo periodo dell’art. 54-bis);
– il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni (co. 6 secondo periodo dell’art. 54-bis)

In linea con l’impostazione, il Regolamento è strutturato in cinque Capi. Ecco le più importanti novità :
Il primo Capo è dedicato alle definizioni: la principale novità qui introdotta riguarda l’art. 1 relativo alle definizioni; in particolare, alla lett. k) del citato articolo, è stata fornita una nozione di misura ritorsiva più ampia rispetto a quella prevista dal Regolamento previgente ma, si ritiene, più in linea sia con le Linee Guida sia con la nuova Direttiva europea in materia di whistleblowing.
Il secondo Capo disciplina il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti o di irregolarità trasmesse ad Anac ai sensi dell’art. 54-bis, comma 1. Le principali novità proposte riguardano l’introduzione di una analitica indicazione degli elementi essenziali della segnalazione di illeciti;
Il terzo Capo concerne la disciplina relativa al procedimento sanzionatorio avviato sulla base delle comunicazioni di misure ritorsive. In particolare, si è deciso di introdurre una analitica indicazione degli elementi essenziali delle comunicazioni delle misure ritorsive e di regolamentare la facoltà dell’Ufficio di richiedere integrazioni documentali o informative laddove sia necessario acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione. Inoltre, si è ritenuto di modificare la disciplina relativa alla fase istruttoria, disciplinando la partecipazione del whistleblower al procedimento sanzionatorio avviato dall’Autorità e snellendo l’articolazione del procedimento stesso.
Il quarto Capo è dedicato al procedimento sanzionatorio semplificato. In particolare, è stato regolamentato in maniera puntuale il procedimento che l’Autorità può avviare ai sensi dell’art. 54-bis co. 6 secondo periodo.
L’ultimo Capo è dedicato alle disposizioni finali: in particolare, è stato stabilito, mediante la previsione di una norma transitoria, che il “Regolamento troverà applicazione ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore”.

Regolamento del 01.07.2020

Linee Guida sul whistleblowing: consultazione on line

Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)

Consultazione on line del 24 luglio 2019 – invio contributi entro il 15 settembre 2019

L’Autorità pone in consultazione pubblica lo schema di ‘Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)’ approvato in via preliminare dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 23 luglio 2019.

Le linee guida sono state adottate in attuazione di quanto previsto dalla legge 30 novembre 2017 n. 179, art. 1, comma 5. 
Si tratta di linee guida rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti ad esse assimilati tenuti a prevedere misure di tutela per il dipendente che segnala condotte illecite che attengono all’amministrazione di appartenenza. 
Esse contengono indicazioni anche per coloro che come dipendenti intendano fare segnalazioni di whistleblowing.
Le linee guida danno conto, nella prima parte, dei principali cambiamenti intervenuti sull’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto, con riferimento sia ai soggetti (pubbliche amministrazioni e altri enti) tenuti a dare attuazione alla normativa, sia ai soggetti – c.d. whistleblowers – beneficiari del rafforzato regime di tutela. 
Si forniscono anche indicazioni sulle caratteristiche e sull’oggetto della segnalazione; sulle modalità e i tempi di tutela nonché sulle condizioni che impediscono di beneficiare della stessa. 
Nella seconda parte si declinano, in linea con quanto disposto dalla normativa, i principi di carattere generale che attengono alle modalità di gestione della segnalazione preferibilmente in via informatizzata. Si definisce il ruolo fondamentale svolto dal RPCT e si forniscono indicazioni operative alle Amministrazioni sulle procedure da seguire per la trattazione delle segnalazioni, dalla fase di invio e ricezione a quella di valutazione della stessa. 
Nella terza parte si dà conto delle procedure gestite da ANAC con riferimento sia alle segnalazioni di condotte illecite, sia a quelle di misure ritorsive nei confronti del segnalante.
Le presenti linee guida superano le precedenti adottate con Determinazione n. 6 del 2015 (e i relativi allegati) che, pertanto, si intendono abrogate. 
Il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato alle h. 24 del 15 settembre 2019, mediante la compilazione dell’apposito modulo.

Documento di consultazione  

Modulo per invio contributi  

Avviso: per utilizzare correttamente il modulo per la compilazione e l’invio dei contributi on line si deve usare il programma Adobe Reader 8 o versioni successive. Per scaricare gratuitamente il programma Acrobat Reader: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. Si consiglia di salvare il modulo sul desktop del PC e aprirlo con Adobe Reader come sopra indicato. In alternativa è necessario impostare Adobe Reader come lettore predefinito del proprio browser (Internet Explorer; Firefox; Google Chrome; Safari; ecc.)
 

fonte: sito ANAC

Whistleblowing: modifiche al Regolamento ANAC sul potere sanzionatorio

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 26 aprile 2019 la Delibera Anac con cui sono apportate modifiche all’art. 13 del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro. Le modifiche riguardano la specifica dei casi di archiviazione delle segnalazioni ricevute e l’informazione al whistleblower dell’avvenuta archiviazione. 
L’art. 13, interamente sostituito, disciplina anche la trasmissione delle segnalazioni agli uffici di vigilanza in funzione delle materie di competenza e il trattamento della riservatezza del segnalante durante la successiva istruttoria di vigilanza.

Delibera n. 312 del 2019 (.pdf) 

Testo coordinato (.pdf) 

Regolamento del 30.10.2018 (.pdf) 

Whistleblowing: indicazioni ai segnalanti e consultazioni on line sulle sanzioni

Indicazioni ai segnalanti e pubbliche amministrazioni per il corretto utilizzo della piattaforma informatica

Con un Comunicato del Presidente, l’Autorità Nazionale Anticorruzione fornisce alcune indicazioni ai segnalanti di presunti illeciti – whstleblowers – ed alle amministrazioni pubbliche per il corretto utilizzo della piattaforma informatica, al fine di garantire al meglio la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata.
Nel vademecum si suggerisce al segnalante l’utilizzo del modulo presente sulla piattaforma informatica che assicura priorità alla trattazione delle segnalazioni.
Le comunicazioni aventi ad oggetto misure ritenute ritorsive, pervenute all’Anac prima del 29 dicembre 2017, saranno trattate solo nel caso in cui siano state reiterate e comunicate all’Autorità dopo l’entrata in vigore del nuovo quadro normativo. Anac infatti non ha competenza su atti ritorsivi adottati prima della modifica normativa dell’istituto del whistleblowing.
Dalla pubblicazione del Comunicato sul sito istituzionale, l’Autorità intende archiviate le comunicazioni pregresse non reiterate nei termini sopra evidenziati.

Comunicato del Presidente del 5 settembre 2018
Indicazioni per la miglior gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità effettuate dai dipendenti pubblici nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 54-bis,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. whistleblowers)

L’articolo 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 ha introdotto significative novità alla precedente disciplina normativa sulla tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti o irregolarità commessi nell’ambito della amministrazione di appartenenza, finalizzate a rafforzarne l’efficacia.
La normativa riconosce nuovi e più incisivi poteri in materia all’Autorità nazionale anticorruzione.
L’impegno del legislatore di rafforzare l’efficacia della presente misura di prevenzione della corruzione e quello dell’Anac di dare celere ed efficace applicazione alla disciplina legislativa sarebbe tuttavia compromesso senza la proficua collaborazione sia dei segnalanti – chiamati a sollecitare, con il potere di impulso che la legge riconosce loro, l’intervento dell’Autorità a tutela dell’integrità della amministrazione pubblica – sia delle amministrazioni pubbliche e degli enti di cui al comma 2, dell’art. 54-bis.

I. Indicazioni ai segnalanti

1. Ai fini di assicurare l’efficacia dell’istituto, l’ANAC, da parte propria, conformemente alla disposizione di cui al comma 5, dell’art. 54-bis, utilizza un protocollo di crittografia che garantisce una rafforzata tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata. Essa consente al segnalante di dialogare in modo spersonalizzato e rapido con l’Autorità e alla Autorità medesima di svolgere un costante monitoraggio sul processo di gestione della segnalazione, nonché di esercitare in modo più efficace i poteri che il legislatore le riconosce.

2. Per le ragioni sopra indicate si suggerisce al segnalante l’utilizzo del modulo presente sulla piattaforma informatica, la quale assicura priorità alla trattazione delle segnalazioni oltre ad una maggiore riservatezza.
A tale ultimo riguardo, in caso di segnalazioni cartacee inviate mediante posta o consegnate brevi manu all’ufficio protocollo dell’Autorità, si suggerisce di indicare sul plico la specifica locuzione “Riservato – Whistleblowing” o altre analoghe. Le segnalazioni prive di detta locuzione potrebbero non essere protocollate nel registro riservato predisposto dall’Anac: ne conseguirebbe, in tal caso, l’impossibilità di catalogarle e istruirle come segnalazioni ai sensi dell’art. 54-bis.
Si ricorda che non possono essere prese in considerazione, alla luce delle tutele predisposte dall’art. 54-bis, le segnalazioni prive degli elementi ritenuti essenziali, quali, l’identità del segnalante, la sua qualifica, il periodo temporale in cui si è verificato il fatto, la descrizione dei fatti, quelle accompagnate da una descrizione tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati o corredate da documentazione non appropriata o inconferente.
Ugualmente accade per le segnalazioni contraddistinte da manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione (come da art. 1, co. 1, l. 179/2017), estranee alla sfera di competenza dell’Autorità (come da Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017), connotate, dunque, da manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione della sanzione, finalità palesemente emulativa.

4. L’Autorità auspica che il segnalante, nel proprio interesse, voglia tenere l’Autorità costantemente aggiornata in merito all’evoluzione della vicenda segnalata, soprattutto quando quest’ultima non sia più connotata dal carattere di attualità (cessazione delle misure organizzative discriminatorie, annullamento in autotutela di bandi di gara illegittimi, ecc.).
Al fine di garantire l’attualità della segnalazione si suggerisce, altresì, al segnalante, di presentare nuovamente le segnalazioni anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 179/2018 (29 dicembre 2017), e di farlo soltanto se esse corrispondono ai presupposti applicativi della novellata disposizione di cui all’art. 54-bis e permanga l’interesse a segnalare.
Le comunicazioni aventi ad oggetto misure ritenute ritorsive, pervenute all’Anac prima del 29 dicembre 2017, saranno trattate solo nel caso in cui dette misure siano state reiterate e comunicate all’Autorità dopo l’entrata in vigore del nuovo quadro normativo. Anac non ha competenza in ordine agli atti ritorsivi adottati prima della modifica normativa dell’istituto del whistleblowing.
Alla luce di quanto precede, si comunica che l’Autorità, a far data dalla pubblicazione del presente Comunicato sul sito istituzionale, intende archiviate le comunicazioni pregresse non reiterate nei termini sopra evidenziati e le segnalazioni che abbiano perso il carattere di attualità.

II. Indicazioni alle amministrazioni pubbliche e agli enti di cui all’art. 54-bis, co. 2, d.lgs. 165/2001

Un rapido ed efficace intervento dell’Autorità sugli illeciti o irregolarità rilevate dai segnalanti è assicurato anche dalla collaborazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 54-bis.
Nel più ampio spirito di collaborazione tra l’Anac e i soggetti coinvolti nell’applicazione dell’istituto, a essi si richiede, quindi, di:

1. fornire un sollecito riscontro, con chiarezza e completezza, alle richieste dell’Autorità in merito a notizie, informazioni, atti e documenti utili alla gestione della segnalazione;

2. adempiere all’obbligo previsto dalla normativa in materia di trasparenza concernente l’aggiornamento dei dati relativi al nominativo del RPCT (e alla sua PEC) nella sezione “Amministrazione Trasparente”, tenuto conto che l’interlocutore principale dell’Autorità nell’ambito di ciascuna pubblica amministrazione o ente è il suo RPCT.

L’Autorità ringrazia per la leale collaborazione i segnalanti, le amministrazioni pubbliche e gli enti.

Per maggiori informazioni:
Segnalazioni di illecito – whistleblower

Bozza di «Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)»

Consultazione on line del 7 settembre 2018 – invio contributi entro il 30 settembre 2018

Documento di consultazione

Modulo per le osservazioni 

Con lo schema di «Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)» oggetto della presente consultazione, l’Autorità intende disciplinare l’esercizio del potere sanzionatorio che l’art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 le ha riconosciuto in materia di whistleblowing riscrivendo l’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001.
Nella redazione del testo, in aderenza ai principi generali stabiliti dalla l. 241/1990, è stata posta particolare attenzione nel delineare:
– le modalità di presentazione delle segnalazioni, al fine di assicurare sia la massima tutela della riservatezza dell’identità del segnalante sia la tempestività e l’efficienza dell’intervento dell’Autorità;
– l’ordine di priorità da assegnare alle comunicazioni e alle segnalazioni nelle distinte ipotesi di violazioni delle norme poste a tutela dei whistleblowers, di cui all’art. 54 bis, comma 6;
– le modalità attraverso le quali si svolge l’azione sanzionatoria, con l’indicazione dei termini, dei soggetti, delle modalità di attivazione e di espletamento del procedimento per l’irrogazione delle sanzioni;
– un adeguato bilanciamento tra l’esigenza di massima celerità dell’intervento dell’Autorità e le garanzie procedimentali;
– un adeguato livello di accountability e trasparenza mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità dei provvedimenti conclusivi adottati sulle fattispecie segnalate.

Con la presente consultazione l’Autorità intende acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, osservazioni ed elementi utili per la elaborazione della versione definitiva del presente Regolamento.
Eventuali contributi potranno essere inviati entro le ore 18.00 del 30 settembre 2018, mediante compilazione dell’apposito modulo.