Whistleblowing: indicazioni ai segnalanti e consultazioni on line sulle sanzioni

Indicazioni ai segnalanti e pubbliche amministrazioni per il corretto utilizzo della piattaforma informatica

Con un Comunicato del Presidente, l’Autorità Nazionale Anticorruzione fornisce alcune indicazioni ai segnalanti di presunti illeciti – whstleblowers – ed alle amministrazioni pubbliche per il corretto utilizzo della piattaforma informatica, al fine di garantire al meglio la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata.
Nel vademecum si suggerisce al segnalante l’utilizzo del modulo presente sulla piattaforma informatica che assicura priorità alla trattazione delle segnalazioni.
Le comunicazioni aventi ad oggetto misure ritenute ritorsive, pervenute all’Anac prima del 29 dicembre 2017, saranno trattate solo nel caso in cui siano state reiterate e comunicate all’Autorità dopo l’entrata in vigore del nuovo quadro normativo. Anac infatti non ha competenza su atti ritorsivi adottati prima della modifica normativa dell’istituto del whistleblowing.
Dalla pubblicazione del Comunicato sul sito istituzionale, l’Autorità intende archiviate le comunicazioni pregresse non reiterate nei termini sopra evidenziati.

Comunicato del Presidente del 5 settembre 2018
Indicazioni per la miglior gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità effettuate dai dipendenti pubblici nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 54-bis,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. whistleblowers)

L’articolo 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 ha introdotto significative novità alla precedente disciplina normativa sulla tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti o irregolarità commessi nell’ambito della amministrazione di appartenenza, finalizzate a rafforzarne l’efficacia.
La normativa riconosce nuovi e più incisivi poteri in materia all’Autorità nazionale anticorruzione.
L’impegno del legislatore di rafforzare l’efficacia della presente misura di prevenzione della corruzione e quello dell’Anac di dare celere ed efficace applicazione alla disciplina legislativa sarebbe tuttavia compromesso senza la proficua collaborazione sia dei segnalanti – chiamati a sollecitare, con il potere di impulso che la legge riconosce loro, l’intervento dell’Autorità a tutela dell’integrità della amministrazione pubblica – sia delle amministrazioni pubbliche e degli enti di cui al comma 2, dell’art. 54-bis.

I. Indicazioni ai segnalanti

1. Ai fini di assicurare l’efficacia dell’istituto, l’ANAC, da parte propria, conformemente alla disposizione di cui al comma 5, dell’art. 54-bis, utilizza un protocollo di crittografia che garantisce una rafforzata tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata. Essa consente al segnalante di dialogare in modo spersonalizzato e rapido con l’Autorità e alla Autorità medesima di svolgere un costante monitoraggio sul processo di gestione della segnalazione, nonché di esercitare in modo più efficace i poteri che il legislatore le riconosce.

2. Per le ragioni sopra indicate si suggerisce al segnalante l’utilizzo del modulo presente sulla piattaforma informatica, la quale assicura priorità alla trattazione delle segnalazioni oltre ad una maggiore riservatezza.
A tale ultimo riguardo, in caso di segnalazioni cartacee inviate mediante posta o consegnate brevi manu all’ufficio protocollo dell’Autorità, si suggerisce di indicare sul plico la specifica locuzione “Riservato – Whistleblowing” o altre analoghe. Le segnalazioni prive di detta locuzione potrebbero non essere protocollate nel registro riservato predisposto dall’Anac: ne conseguirebbe, in tal caso, l’impossibilità di catalogarle e istruirle come segnalazioni ai sensi dell’art. 54-bis.
Si ricorda che non possono essere prese in considerazione, alla luce delle tutele predisposte dall’art. 54-bis, le segnalazioni prive degli elementi ritenuti essenziali, quali, l’identità del segnalante, la sua qualifica, il periodo temporale in cui si è verificato il fatto, la descrizione dei fatti, quelle accompagnate da una descrizione tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati o corredate da documentazione non appropriata o inconferente.
Ugualmente accade per le segnalazioni contraddistinte da manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione (come da art. 1, co. 1, l. 179/2017), estranee alla sfera di competenza dell’Autorità (come da Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017), connotate, dunque, da manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione della sanzione, finalità palesemente emulativa.

4. L’Autorità auspica che il segnalante, nel proprio interesse, voglia tenere l’Autorità costantemente aggiornata in merito all’evoluzione della vicenda segnalata, soprattutto quando quest’ultima non sia più connotata dal carattere di attualità (cessazione delle misure organizzative discriminatorie, annullamento in autotutela di bandi di gara illegittimi, ecc.).
Al fine di garantire l’attualità della segnalazione si suggerisce, altresì, al segnalante, di presentare nuovamente le segnalazioni anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 179/2018 (29 dicembre 2017), e di farlo soltanto se esse corrispondono ai presupposti applicativi della novellata disposizione di cui all’art. 54-bis e permanga l’interesse a segnalare.
Le comunicazioni aventi ad oggetto misure ritenute ritorsive, pervenute all’Anac prima del 29 dicembre 2017, saranno trattate solo nel caso in cui dette misure siano state reiterate e comunicate all’Autorità dopo l’entrata in vigore del nuovo quadro normativo. Anac non ha competenza in ordine agli atti ritorsivi adottati prima della modifica normativa dell’istituto del whistleblowing.
Alla luce di quanto precede, si comunica che l’Autorità, a far data dalla pubblicazione del presente Comunicato sul sito istituzionale, intende archiviate le comunicazioni pregresse non reiterate nei termini sopra evidenziati e le segnalazioni che abbiano perso il carattere di attualità.

II. Indicazioni alle amministrazioni pubbliche e agli enti di cui all’art. 54-bis, co. 2, d.lgs. 165/2001

Un rapido ed efficace intervento dell’Autorità sugli illeciti o irregolarità rilevate dai segnalanti è assicurato anche dalla collaborazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 54-bis.
Nel più ampio spirito di collaborazione tra l’Anac e i soggetti coinvolti nell’applicazione dell’istituto, a essi si richiede, quindi, di:

1. fornire un sollecito riscontro, con chiarezza e completezza, alle richieste dell’Autorità in merito a notizie, informazioni, atti e documenti utili alla gestione della segnalazione;

2. adempiere all’obbligo previsto dalla normativa in materia di trasparenza concernente l’aggiornamento dei dati relativi al nominativo del RPCT (e alla sua PEC) nella sezione “Amministrazione Trasparente”, tenuto conto che l’interlocutore principale dell’Autorità nell’ambito di ciascuna pubblica amministrazione o ente è il suo RPCT.

L’Autorità ringrazia per la leale collaborazione i segnalanti, le amministrazioni pubbliche e gli enti.

Per maggiori informazioni:
Segnalazioni di illecito – whistleblower

Bozza di «Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)»

Consultazione on line del 7 settembre 2018 – invio contributi entro il 30 settembre 2018

Documento di consultazione

Modulo per le osservazioni 

Con lo schema di «Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)» oggetto della presente consultazione, l’Autorità intende disciplinare l’esercizio del potere sanzionatorio che l’art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 le ha riconosciuto in materia di whistleblowing riscrivendo l’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001.
Nella redazione del testo, in aderenza ai principi generali stabiliti dalla l. 241/1990, è stata posta particolare attenzione nel delineare:
– le modalità di presentazione delle segnalazioni, al fine di assicurare sia la massima tutela della riservatezza dell’identità del segnalante sia la tempestività e l’efficienza dell’intervento dell’Autorità;
– l’ordine di priorità da assegnare alle comunicazioni e alle segnalazioni nelle distinte ipotesi di violazioni delle norme poste a tutela dei whistleblowers, di cui all’art. 54 bis, comma 6;
– le modalità attraverso le quali si svolge l’azione sanzionatoria, con l’indicazione dei termini, dei soggetti, delle modalità di attivazione e di espletamento del procedimento per l’irrogazione delle sanzioni;
– un adeguato bilanciamento tra l’esigenza di massima celerità dell’intervento dell’Autorità e le garanzie procedimentali;
– un adeguato livello di accountability e trasparenza mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità dei provvedimenti conclusivi adottati sulle fattispecie segnalate.

Con la presente consultazione l’Autorità intende acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, osservazioni ed elementi utili per la elaborazione della versione definitiva del presente Regolamento.
Eventuali contributi potranno essere inviati entro le ore 18.00 del 30 settembre 2018, mediante compilazione dell’apposito modulo.