Il Comunicato del Presidente del 19.10.2023 riporta le modalità semplificate di assolvimento obblighi informativi degli affidamenti eseguiti tramite procedure di somma urgenza e protezione civile ai sensi dell’articolo 140 del nuovo Codice dei contratti pubblici (già disciplinati dall’articolo 163 del decreto legislativo n. 50/2016).
A decorrere dal 1 gennaio 2024, la modalità semplificata di trasmissione verrà estesa a tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro. Le stazioni appaltanti, pertanto, all’atto della richiesta del CIG, dovranno indicare nell’apposito campo il link alla pagina del proprio sito istituzionale dove sono pubblicati i documenti.
Resta fermo in ogni caso che le stazioni appaltanti sono sempre tenute (sia fino al 31 dicembre 2023 sia successivamente) a pubblicare tutti i documenti relativi ad ogni affidamento eseguito in regime di somma urgenza e protezione civile a prescindere dall’importo di affidamento.
I documenti sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” per un periodo di almeno 5 anni e comunque nel rispetto delle previsioni dell’art. 8, co. 3 del d.lgs. 33/2013 (cfr. art. 37 del d.lgs. 33/2013; Allegato 9 della delibera ANAC n. 7/2023; Allegato 1 della delibera ANAC n. 264/2023).
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Consegna anticipata dell’appalto in caso di urgenza: possibile l’esecuzione durante il periodo di stand still?
Consegna anticipata dell’appalto in caso di urgenza: è possibile l’esecuzione durante il periodo di stand still? La consegna anticipata dell’appalto è prevista dal d.lgs. n. 50/2016. L’art. 32 prevede, al comma 13, che l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.
Il comma 8 prevede che «Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari».
Il successivo comma 9 dispone che il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; il comma 10 prevede alcune eccezioni alla predetta regola, tra le quali quella di cui alla lettera b): «nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b)».
A fronte della natura essenziale del servizio, se è necessario assicurarne lo svolgimento, non si ravvisano profili di illegittimità nell’esecuzione anticipata, allorquando lo svolgimento del servizio è rispondente all’interesse pubblico ed essendo altresì possibile e anche probabile, in caso di mancata esecuzione, il verificarsi di pregiudizi anche rilevanti all’incolumità delle persone e all’integrità dei beni. Inoltre è legittima anche l’esecuzione anticipata durante il periodo di stand still allorquando si tratti di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b. (in tal senso, TAR Bologna, 07.03.2017 n. 209).
Somma urgenza e protezione civile – Indicazioni per rilascio parere di congruità del prezzo (art. 163 d.l.gs. n. 50/2016)
Un Comunicato del Presidente ANAC precisa i presupposti di ammissibilità e le modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo per l’affidamento di appalti di servizi e forniture in somma urgenza e di protezione civile
Comunicato Presidente ANAC del 15.02.2017 (pdf)Oggetto: presupposti di ammissibilità e modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo, ai sensi dell’art. 163 del d.l.gs. n. 50/2016
1. Premessa
L’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 recante “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” prevede, al comma 9, con riferimento agli appalti pubblici di forniture e servizi che ove “…..non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell’affidamento, all’ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell’ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell’acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio”.
Si tratta di nuova funzione di supporto alle stazioni appaltanti che si è aggiunta a quella concernente l’elaborazione di prezzi di riferimento di cui l’art. 9, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.In seguito all’entrata in vigore della richiamata disposizione, l’ANAC ha già ricevuto numerose istanze per l’emissione di pareri in ordine alla congruità di prezzi pattuiti dalle stazioni appaltanti per acquisti in situazioni di urgenza.
Tuttavia, in alcuni casi, le richieste sono risultate del tutto prive dei necessari presupposti di ammissibilità, ovvero carenti di documentazione, con conseguente aggravio di istruttoria per l’ANAC.
Pertanto, al fine di razionalizzare l’attività degli uffici competenti e di garantire il rispetto del termine di 60 giorni indicato dalla legge per la sua emissione, si ritiene opportuno fornire indicazioni, in merito ai presupposti di ammissibilità delle istanze in oggetto ed alle relative modalità di presentazione.2. Condizioni di ammissibilità della richiesta di parere di congruità
Ai fini del rilascio del parere di congruità l’ANAC, svolge una verifica formale della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 163, accertando, preliminarmente, che sia stata effettivamente posta in essere una procedura di somma urgenza.
Le stazioni appaltanti, infatti, richiedono il parere di cui all’art. 163 solo nei casi in cui hanno dovuto provvedere all’affidamento di servizi o forniture per far fronte a situazioni di somma urgenza che non abbiano consentito alcun indugio.
Le situazioni indicate dalla norma sono anche quelle previste dal comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, dell’imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili.
Si tratta di:
a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che, in ragione della loro intensità ed estensione, debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.Conseguentemente, l’istanza di parere di congruità dei prezzi deve contenere a pena di inammissibilità:
1) il riferimento alla procedura svolta in applicazione dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione di servizi o forniture;
2) l’indicazione dei motivi o delle cause che hanno determinato lo stato di urgenza a cui la stazione appaltante ha dovuto far fronte senza indugio;
3) l’attestazione della inesistenza per i servizi di interesse di prezziari ufficiali di riferimento, documentando di avere svolto, al riguardo, le necessarie verifiche.2. Ulteriori elementi a corredo della istanza
La richiesta di parere deve, inoltre, contenere tutte le informazioni e gli elementi essenziali relativi all’acquisto effettuato che permettono di procedere alla valutazione di congruità del prezzo.
L’Autorità informa le amministrazioni qualora la comunicazione risulti incompleta. In tal caso, il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 163, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione.3. Vigilanza successiva sulla legittimità delle procedure
Il controllo sulla effettiva sussistenza della ragioni di urgenza rappresentate nei documenti relativi agli acquisti effettuati, potrà essere svolta successivamente dall’ANAC nell’ambito dell’esercizio dell’attività di vigilanza.
Infatti, l’art. 163 comma 10 prevede che “Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell’affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all’ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative”.
Pertanto, le amministrazioni che fanno ricorso alle procedure d’urgenza di cui all’art. 163 citato, per l’acquisizione sia di lavori che di servizi e forniture, anche qualora non abbiano formulato una richiesta di parere di congruità, trasmettono all’ANAC la relativa documentazione, entro il termine che sarà indicato nel nuovo Regolamento in materia di attività di vigilanza sui contratti pubblici.