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Calcolo importo stimato degli appalti ai sensi art. 14 d.lgs. n. 36/2023

Quesito: Si chiede d’indicare se si è correttamente compreso l’art. 14, co. 5 del nuovo Codice, in relazione al seguente reale esempio pratico: dall’ente “A”, dotato di autonomia amministrativa e contrattuale, dipendono altre due distinte unità operative, distaccate a livello territoriale. Di queste: la “B”, è anch’essa autonoma sotto il profilo amministrativo e contrattuale; la “C” non lo è dipendendo, sotto tali aspetti, totalmente da “A”. Le unità, necessitano di appaltare un servizio comune a tutte e tre (Es.: terzo responsabile, pulizie etc.). In applicazione del predetto disposto normativo, ai fini dell’individuazione della corretta procedura di gara da adottare, in relazione alle soglie di cui all’art. 14 co. 1, l’ente “A”: 1 – dovrà considerare, quale valore stimato dell’appalto, la propria esigenza unitamente a quella di “C”; 2 – non dovrà invece considerare, il valore stimato dell’esigenza relativa all’unità operativa “B” la quale, seppur anch’essa dipendente da “A”, potrà procedere in autonomia all’affidamento. E’ corretto il ragionamento? Oppure il secondo paragrafo dell’articolo e comma in parola, in riferimento all’esempio proposto, potrebbe interpretarsi nel senso che, seppur l’ente “C” sia dipendente da “A” per la fase di affidamento, qualora lo stesso sia responsabile in modo indipendente della fase di progettazione e/o esecuzione contrattuale è comunque possibile, per “A”, indire separate procedure basate su distinti importi stimati a base di gara, uno di “A” e l’altro di”C”?

Risposta: L’art. 14, co. 5, D.lgs. 36/2023 prevede che “se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da unità operative distinte, il calcolo dell’importo stimato di un appalto o di una concessione tiene conto dell’importo totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o della propria concessione o di determinate categorie di essi, il relativo importo può essere stimato con riferimento all’importo attribuito dall’unità operativa distinta”. Tanto premesso, la lettura fornita è errata. Invero, nel caso posto, ossia di affidamento di un servizio comune a più unità operative di una stessa stazione appaltante, il valore stimato dell’appalto deve tenere conto dell’importo totale stimato per tutte le singole unità operative, visto quanto previsto nel primo capoverso dell’art. 14, co. 5, citato (nell’esempio offerto, di A, B e C). Nel caso, invece, in cui l’appalto sia riferibile solo a una unità operativa della s.a., di cui essa unità operativa sia quindi responsabile in modo indipendente, il relativo importo “può essere stimato con riferimento all’importo attribuito dall’unità operativa distinta” ex art. 14, co. 5, secondo capoverso, D.lgs. 36/2023. (Parere MIT n. 2139/2023)

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