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Concessione – Business plan – Ragionevolezza – Verifica necessaria (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. III, 11.10.2021 n. 6820

Le appellanti muovono, in particolare, dalla considerazione che il concessionario assume il rischio della gestione economica del medesimo servizio, e di conseguenza, egli non può che essere ritenuto libero di formulare l’offerta sulla base della propria previsione di ricavi. Laddove tale previsione dovesse rivelarsi infondata, il concessionario subisce le conseguenze economiche dell’errore, ma ciò sarebbe l’effetto, nella tesi degli appellanti, del trasferimento al privato del rischio di gestione dei servizi.
9. Il Collegio non nega che la tesi abbia qualche elemento di fondamento. Tuttavia essa si scontra con un dato lasciato sullo sfondo dall’impostazione difensiva, tutt’altro che irrilevante ad avviso del Collegio per la composizione della controversia: l’inserimento del contratto di concessione in una fattispecie di evidenza pubblica in cui le parti offrono servizi e impegni, e sulla base di questi sono comparativamente vagliati dalla commissione aggiudicatrice. La verifica di non anomalia non ha infatti avuto a oggetto la ponderazione del rischio del concessionario connesso alla dinamica della domanda nel tempo, quanto, piuttosto, la verosimiglianza e sostenibilità degli impegni che l’offerente ha dichiarato di voler assumere nei confronti dell’amministrazione e per il quale è stato preferito al controinteressato.
9.1. Ciò che è venuto in rilievo, in altri termini, è la ragionevolezza delle assunzioni del business plan circa l’entità della domanda aggiunta generata dalla nuova iniziativa del concessionario. Trattasi di una valutazione necessaria e non ultronea. Se mancasse una verifica siffatta, e lo scenario della domanda fosse considerato una variabile irrilevante per il sol fatto di ricadere nella sfera del concessionario, si legittimerebbero offerte del tutto scollate dai principi della sana gestione, foriere di inadempimenti e disservizi, ineluttabilmente collegati all’esigenza del concessionario di recuperare margini operativi non fisiologicamente connessi all’intrapresa nella sua primigenia descrizione cartolare e contrattuale.

[rif. art. 97 d.lgs. n. 50/2016]

Concessioni – Business Plan – Piano Economico Finanziario (PEF) – Verifica di anomalia – Differenza rispetto agli appalti pubblici – Attendibilità e plausibilità (art. 97 , art. 165 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Genova, 13.06.2020 n. 371

Nelle concessioni il business plan costituisce il fondamento dell’istituto, che si regge sui flussi di cassa che il bene o il servizio affidato in concessione è idoneo a garantire e sui quali si fonda la sostenibilità dell’operazione.
La verifica di anomalia dell’offerta nelle concessioni ha, pertanto, ad oggetto il business plan sotto il profilo della attendibilità e plausibilità delle previsioni nello stesso contenute. Nel caso, poi, che la concessione venga affidata per la prima volta, con assenza di dati relativi alla gestione pregressa, la valutazione sarà caratterizzata da un più accentuato carattere prognostico.
E’ evidente che sussista una differenza rispetto alla verifica di anomalia negli appalti pubblici, differenza, tuttavia, che non può risolversi in una mera professione di fede nei confronti del piano economico finanziario della affidataria, pena il rischio di successive interruzioni o malfunzionamenti del servizio.
Tutto ciò a maggior ragione nel caso, come quello che occupa il Collegio, di affidamento in concessione di presidi sanitari, la cui essenzialità e delicatezza impone una verifica di anomalia rigorosa.
Di queste considerazioni era ben consapevole la stazione appaltante nel momento in cui ha previsto che la verifica di anomalia dovesse indagare la “congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte” (…).
Il business plan formulato dalla controinteressata si fonda su una serie di previsioni la cui attendibilità non risulta dimostrata.

[rif. art. 97 , art. 165 d.lgs. n. 50/2016]