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Iscrizione Registro Imprese – Oggetto sociale – Attività secondaria – Irrilevanza (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Cagliari, 04.07.2023 n. 492

Ha chiarito la giurisprudenza che “l’individuazione ontologica della tipologia d’azienda può avvenire solo attraverso l’attività principale o prevalente, in concreto espletata e documentata dall’iscrizione alla Camera di Commercio, mentre non rileva quanto riportato nell’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo o nello statuto societario che esprime soltanto ulteriori potenziali indirizzi operativi, non rilevanti ove non attivati. Pertanto la prescrizione della legge di gara con cui si richiede ai concorrenti ai fini della partecipazione l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per determinate attività, per dimostrare la capacità tecnica e professionale dell’impresa, risulta finalizzata a selezionare ditte che abbiano un’esperienza specifica nel settore dell’appalto maturata attraverso lo svolgimento di una determinata attività direttamente riferibile al servizio da svolgere” (Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2176; Consiglio di Stato, V, 25 settembre 2019 n. 6431; T.A.R. Napoli, VIII, 15 luglio 2020, n. 3137).

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, emerge come l’attività prevalente espressamente descritta dal certificato di iscrizione camerale della ricorrente sia quella di “servizi informatici e formazione ad enti pubblici e privati” (doc. 8, pag. 1 ricorrente), la quale evidentemente non è coerente con l’oggetto dell’appalto, che è la fornitura di arredi scolastici. Non giova dunque alla ricorrente, ed è perciò infondato il motivo di ricorso, che nell’oggetto sociale sia richiamata anche, quale attività secondaria, quella di “vendita di arredi”, ma non tanto perché, come dedotto, l’esclusione sia stata disposta per non essere riferita la vendita specificamente ad arredi scolastici, bensì perché essa è unicamente una attività secondaria desumibile dall’oggetto sociale, che tuttavia, come visto, non rileva ai fini del rispetto del requisito in esame, che “nell’impostazione del nuovo codice appalti l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale [art. 83, comma 1, lett. a), e 3, d.lgs. n. 50/2016], anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma: la sua utilità sostanziale è infatti quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico” (Cons. di Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170; Cons. di Stato, V, 25 luglio 2019, 5257).

Da ciò si coglie peraltro l’irrilevanza dell’affermazione per cui anche la controinteressata non disporrebbe di un certificato da cui risulta l’attività di vendita di “arredi scolastici”, peraltro non essendo neppure stato proposto ricorso incidentale e dovendosi comunque rilevare come la -OMISSIS-, dalla visura camerale, svolge quale attività prevalente la “produzione di mobili ed articoli di arredamento scolastico in genere” (doc. 9 ricorrente).

È, infine, del tutto infondata la deduzione contenuta in memoria della ricorrente per cui “il concetto di prevalenza varia di anno in anno a seconda del relativo fatturato” (p. 4 memoria), poiché, come visto, l’elemento dell’attività prevalente è invece chiaramente riportato nel certificato camerale, non è connesso unicamente al profilo del fatturato e la ricorrente non ha comunque dimostrato che l’indicazione espressa riportata nella visura non sia corrispondente alla realtà.