
TAR L’Aquila, 19.07.2016 n. 449
Le specifiche tecniche, che fanno parte integrante del bando e capitolato di gara e che descrivono i prodotti oggetto della fornitura, non possono essere intese come assolutamente vincolanti quanto alle caratteristiche tipologiche degli stessi; è invece sufficiente, argomentando in ragione dell’apicale principio di massima partecipazione alle gare che informa l’ordinamento, interno e comunitario, in subiecta materia, che i prodotti offerti dal singolo concorrente siano, pur non identici, sostanzialmente e funzionalmente idonei a soddisfare alle richieste specifiche tecniche, salvo il caso in cui vi sia una espressa peculiare richiesta della Stazione appaltante postulante l’assoluta identità che va, però, ordinariamente, puntualmente motivata perché, evidentemente, limitativa della concorrenza.
L’art. 68 comma 2 del Codice dei contratti, invero, stabilisce che le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura dei contratti pubblici alla più ampia concorrenza possibile.
Per converso, la stazione appaltante non può dichiarare inammissibile un’offerta solo per il fatto che i prodotti proposti non sono esattamente conformi alle specifiche di riferimento se dall’offerta risulta che le soluzioni proposte corrispondono, sostanzialmente, in maniera equivalente, ai requisiti richiesti dalle dette specifiche tecniche (art. 68, comma 4 del Codice dei contratti).
Del tutto in aderenza al dettato normativo, la giurisprudenza amministrativa ha sul punto chiarito che “non può essere escluso dalla gara l’operatore economico che offra un prodotto che, seppure non corrispondente ai requisiti di natura tecnica indicati dalla lex specialis, garantisce comunque la medesima prestazione e il medesimo risultato pretesi dalla stazione appaltante (cfr. Cons. di Stato. n. 4364/2013, punto 33.3, della motivazione).
RISORSE CORRELATE
- Dispositivi medici - Marcatura CE - Mancata dichiarazione requisiti - Esclusione - Illegittimità (art. 68 , art. 69 , art. 80 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Specifiche tecniche - Devono essere indicate nei documenti di gara - Principio di equivalenza - Opera anche in mancanza di clausola espressa (art. 68 d.lgs. n. 163/2006 - art. 68 d.lgs. n. 50/2016)
- Specifiche tecniche prive di giustificazione: sono legittime?
- Specifiche tecniche - Principio di equivalenza - Finalità - Massima partecipazione alla gara (Art. 68)
- Specifiche tecniche - Requisiti minimi - Clausola di equivalenza - In mancanza di previsione nella lex specialis non può essere integrata dalla Commissione, nè dal Giudice Amministrativo (Art. 68)
- Specifiche tecniche - Riferimento ad una fabbricazione o provenienza determinata dei ricambi come parametro per la formulazione dei ribassi per l’offerta economica - Illegittimità (Art. 68)
- Imposizione di specifiche tecniche particolarmente gravose e sproporzionate - Discrezionalità tecnica - Limiti - Lesione della concorrenza - Obbligo di congrua motivazione (Art. 68)
- Art. 68. Specifiche tecniche