
Consiglio di Stato, sez. V, 11.05.2026 n. 3637
Non è dubbio, seguendo la prospettiva dell’appellante, che anche nello svolgimento dell’attività autoritativa l’amministrazione sia tenuta a rispettare oltre alle norme di diritto pubblico (la cui violazione implica, di regola, l’invalidità del provvedimento e l’eventuale responsabilità da provvedimento per lesione dell’interesse legittimo), anche le norme generali dell’ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide non sull’interesse legittimo, ma sul diritto soggettivo ad autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, cioè sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illecite espressione dell’altrui scorrettezza. E così nell’ambito del procedimento di evidenza pubblica, i doveri di correttezza e buona fede sussistono, anche prima e a prescindere dall’aggiudicazione, in tutte le fasi, con conseguente possibilità di configurare una responsabilità precontrattuale da comportamento scorretto nonostante la legittimità dei singoli provvedimenti che scandiscono il procedimento.
Tale elaborazione giurisprudenziale, principalmente riconducibile alla evocata (da parte appellante) sentenza di Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2018, n. 5, ha trovato, del resto, recepimento nell’art. 5 dell’attuale codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 36 del 2023).