Il Consiglio di Stato ha recentemente affermato un principio di diritto importante per quel che riguarda i rapporti tra privato e pubblica amministrazione.
Secondo i Giudici amministrativi (Consiglio di Stato, 20.06.2024 n. 5514), infatti, nel caso in cui a seguito di una condotta posta in essere da parte della pubblica amministrazione nel corso di un rapporto diretto alla conclusione di un contratto pubblico sia stato ingenerato un legittimo affidamento nel privato, quest’ultimo ha il diritto al risarcimento dell’interesse negativo.
Nello specifico, al fine di potersi ritenere responsabile l’amministrazione nei confronti del privato è necessario che essa abbia tenuto una condotta comunque contrastante con i principi della correttezza e della buona fede.
Deve trattarsi in ogni caso di un comportamento idoneo a violare il corretto svolgimento delle regole sociali tra coloro che partecipano ad una procedura di gara diretta alla conclusione di un pubblico appalto.
Il comportamento scorretto della pubblica amministrazione non è il solo presupposto per la configurabilità di una sua responsabilità. Da tale condotta infatti deve avere avuto origine un legittimo affidamento della parte che è stata la destinataria. Precisano i giudici amministrativi che deve trattarsi di un affidamento di carattere legittimo ovvero nella creazione di una aspettativa comunque lecita. Nel solo caso in cui la condotta dell’amministrazione sia stata tale da ingenerare uno stato psicologico come quello di cui sopra in capo ad una persona di media avvedutezza e cultura allora ci si potrà ritenere di essere in presenza di un affidamento legittimo.
Se l’affidamento abbia avuto origine da un atteggiamento caratterizzato da leggerezza e superficialità nel soggetto che è venuto a contatto con l’amministrazione dovrà essere esclusa la presenza di un legittimo affidamento tanto da non potersi configurare la responsabilità della pubblica amministrazione.
Sulla base di questi due presupposti scatterà l’astratto obbligo risarcitorio per la pubblica amministrazione.
Circa l’entità del danno risarcibile, l’amministrazione sarà tenuta a rifondere al privato le spese che comprovi di avere sostenuto al fine di partecipare alla gara (quali, ad esempio, compensi professionali, per la presentazione di istanze amministrative e per la redazione di elaborati tecnici) con esclusione di tutte quelle inerenti la normale gestione dell’attività d’impresa del privato.