Piano Economico Finanziario (PEF) nelle concessioni : non sussiste obbligo generalizzato ma valutazione discrezionale in base alla gara (art. 182 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, Sez. V, 08.04.2026 n. 2811

15. La stazione appaltante ha rieditato il potere partendo dal segmento procedimentale del quale era stato riscontrato il vizio: verificare la sostenibilità dell’offerta formulata da -OMISSIS-. Il Legislatore, con il d.lgs. n. 36/2023, non ha inteso imporre un obbligo generalizzato di predisposizione del PEF nelle concessioni, ma ha lasciato spazio alla flessibilità e ad una valutazione discrezionale da parte degli enti concedenti da effettuarsi caso per caso, in funzione delle caratteristiche peculiari della gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 giugno 2025, n. 5196).
16. Questo comporta che in sede di riedizione del potere la stazione appaltante poteva chiedere ogni elemento utile al fine di valutare il complessivo equilibrio dell’offerta della società -OMISSIS-, valutazione che, al momento della prima aggiudicazione difettava del tutto.