Costi della manodopera : sottostima e principio del risultato (art. 41 d.lgs. 36/2023)

TAR Catania, 29.05.2025 n. 1717

La condotta posta in essere dall’Ente che resiste in giudizio risulta quindi viziata da difetto di istruttoria, con conseguente illegittimità delle clausole del bando qui impugnate.
Non può sottacersi, peraltro, che sottostimando l’importo dei costi di manodopera ai fini dell’esecuzione del servizio l’Autorità di Sistema Portuale sia incorsa nella correlata violazione del principio del risultato, il quale, fungendo da principio cardine del D.lgs. 36/2023, deve sempre orientare le Stazioni appaltanti nell’esercizio delle proprie scelte discrezionali, che devono tendere al miglior risultato possibile così da non tradire l’interesse pubblico sotteso alla gara.
La diminuzione dei costi di un servizio non può determinare una contrazione del salario minimo previsto da un CCNL alla luce delle complessive voci di pagamento previste da quest’ultimo, venendo compromesso in tal caso il diritto dei lavoratori alla retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro, tutelato dall’art. 36 della Costituzione. Tale contrazione salariale refluisce sul risultato, in quanto la corretta retribuzione della manodopera impiegata nell’esecuzione del servizio costituisce una delle manifestazioni tangibili dell’agere amministrativo improntato al raggiungimento del risultato che sia anche il più “virtuoso” possibile.
La Stazione appaltante, che in forza del combinato disposto degli artt. 108, comma 9 e 110, comma 5, lett. d) del D.lgs. 36/2023 è tenuta a verificare, prima dell’aggiudicazione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi, avrebbe dovuto, in realtà, fin dal principio e, quindi, sin dalla predisposizione della documentazione di gara, ragguagliare l’importo del costo di manodopera alle voci retributive previste dal CCNL alla cui applicazione essa ha fatto rinvio nella lex specialis, tenendo conto, quindi, anche della necessità di corrispondere al personale impiegato l’indennità di navigazione.