Commissione giudicatrice – Mancata esplicitazione dei voti attribuiti ai concorrenti – Conseguenze (art. 15 , art. 93 d.lgs. 36/2023)

TAR Catania, 20.12.2024 n. 4199

Contrariamente a quanto paventato dalla parte ricorrente le ragioni del ritiro degli atti di gara, disposto in conseguenza della mancata loro approvazione da parte del RUP, sono evincibili dall’impugnato provvedimento n. 1677 del 16.07.2024 del Direttore generale del Policlinico resistente.
La Commissione valutatrice, invero, secondo quanto emerso dagli atti della procedura, non avrebbe rispettato, in maniera pedissequa, quanto previsto al richiamato punto 3.1.2 del capitolato speciale, rifiutandosi ex post di meglio esplicitare le ragioni poste alle base dei voti assegnati ai singoli criteri di valutazione che, tra l’altro, risultano essere identici per tutte le offerte tecniche esaminate.
La lex specialis, nello specifico, prevedeva espressamente che la Commissione avrebbe dovuto esternare i voti attribuiti da ciascun Commissario avuto riguardo ad ogni criterio valutato, per poi compendiare il tutto in un voto complessivo risultante dalla media aritmetica delle singole valutazioni.
La circostanza che la Commissione avrebbe votato all’unanimità per ciascuna voce indicata nel capitolato risulta essere stata esternata solo ex post e previa sollecitazione del RUP, non essendovi traccia di ciò nei verbali con cui è stato dato atto della valutazione delle offerte tecniche.
Da ciò è dipesa l’ulteriore richiesta del RUP di voler relazionare, in maniera compiuta, in merito ai punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nell’evidente tentativo di far trasparire le ragioni di una valutazione, non solo, e non tanto, non conforme alla lex specialis, ma anche e, soprattutto, si ripete, anomala nella parte in cui per tutti i sottocriteri i Commissari abbiano deciso di assegnare il medesimo voto alle offerte tecniche presentate dagli operatori economici, ritenendole del tutto identiche e non meritevoli di alcuna differenziazione, neppure in minima parte.
La risposta negativa della Commissione nel fornire i richiesti giustificativi è stata considerata dal RUP come un momento di rottura non sanabile del rapporto di fiducia intercorrente tra stazione appaltante e Commissione, con successiva proposta di revoca degli atti di gara.
Nessun difetto di motivazione risulta essere ravvisabile nel caso di specie, dovendosi precisare come la nota del RUP oggetto di ostensione previo ordine istruttorio di questa Sezione, così come richiamata nel provvedimento di revoca impugnato, non aggiunge nulla di più rispetto alla ricostruzione così come in precedenza effettuata.