
CGA Regione Sicilia, 08.04.2020 n. 273 ord.
b) la disciplina del “taglio delle ali” al fine del calcolo della soglia di anomalia è sempre stata pacificamente interpretata (sia nel vigore del d.lgs. n. 163/2006 che nel vigore del d.lgs. n. 50/2016) nel senso che le offerte incluse nel taglio delle ali sono “provvisoriamente accantonate” e non definitivamente escluse, mentre potranno essere escluse successivamente solo se presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (in tal senso anche la plenaria n. 13/2018);
c) nel caso di specie la stazione appaltante ha proceduto al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2-bis d.lgs. n. 50/2016 come segue:
(i) essendovi 8 offerte ammesse, ha proceduto al taglio delle ali con riferimento alle due offerte estreme, calcolando la media dei ribassi avuto riguardo alle sei residue offerte;
(ii) la soglia è risultata essere pari a 30,28236;
(iii) il seggio di gara ha tuttavia “definitivamente escluso” e non solo “provvisoriamente accantonato” le due offerte estreme, tra cui quella di parte ricorrente, presentante il maggior ribasso pari a 28,9999, e ha aggiudicato all’offerta di -Omissis- s.r.l. che ha presentato il secondo migliore ribasso pari a 27,5642;
d) il procedimento di calcolo della soglia di anomalia posto in essere dal seggio di gara sembra presentare un errore concettuale laddove per calcolare lo scarto medio, utilizza solo tre offerte superiori alla media dei ribassi, e non invece quattro offerte (ossia non include nel calcolo dello scarto medio l’offerta della ricorrente odierna); tuttavia tale errore concettuale non incide ai fini delle successive operazioni e non inficia il risultato di cui all’art. 97 comma 2-bis) lett. d), per cui effettivamente la soglia di anomalia risulta essere pari a 30,28236;
e) in tale contesto fattuale, non può essere ritenuta anomala ed essere automaticamente esclusa l’offerta di parte ricorrente che presenta un ribasso inferiore alla soglia di anomalia;
f) vanno pertanto sospese l’esclusione, l’aggiudicazione, la stipulazione e l’esecuzione del contratto.
RISORSE CORRELATE
- Taglio delle ali : non comporta definitiva esclusione delle offerte scartate (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Verifica di anomalia - Taglio delle ali - Calcolo delle offerte da accantonare (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Taglio delle ali - Effetto fittizio (non reale) - Accantonamento temporaneo delle offerte anomale (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Soglia di anomalia - Taglio delle ali - Principio del "blocco unitario" - Offerte di eguale valore da considerare come "unica offerta" nel caso in cui si collochino "al margine delle ali" o "all'interno" di esse
- Taglio delle ali - Effetto reale (non fittizio) - Offerta anomala - Non va accantonata - Esclusione automatica - Giustificazioni - Non occorrono (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Soglia di anomalia - Taglio delle ali - Fattore di correzione - Corretta applicazione secondo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Soglia di anomalia - Taglio delle ali - Criterio del blocco unitario (o relativo) - Interpretazione - Applicazione (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Soglia di anomalia - Taglio delle ali - Offerte da considerare - Media aritmetica - Calcolo (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 97, (Offerte anormalmente basse)