

(sentenza integrale)
(estratto)
In violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento degli appalti pubblici, recato dall’articolo 46, comma 1 bis del codice dei contratti pubblici, il disciplinare di gara ha introdotto una causa di esclusione non prevista dal codice, dal regolamento attuativo o da altre leggi dello Stato; la clausola prescrivente l’obbligo di allegare alla domanda di partecipazione una copia del disciplinare di gara sottoscritto in tutte le sue pagine si presenta, inequivocabilmente, come inutile e contraria alla legge, non corrispondendo ad alcun interesse preso in considerazione della legge come meritevole di tutela e incorre, di conseguenza, nella sanzione della nullità; tale clausola, in applicazione del principio della nullità parziale di cui all’articolo 1419, comma 2, del codice civile, avrebbe dovuto essere disapplicata dalla stessa stazione appaltante; ne deriva la illegittimità del provvedimento applicativo, mediante il quale è stata disposta l’esclusione dalla gara della ricorrente, in applicazione di una clausola di cui è stata accertata.
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