
Consiglio di Stato, sez. V, 08.04.2019 n. 2279
Il requisito della definitività dell’accertamento, alla stregua del richiamato art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, non ricorre quando la definizione concreta del rapporto tributario è ancora esposta all’oppugnabilità o alla negazione giudiziale e, dunque, non ha raggiunto un livello di sicurezza tale per cui l’aspirante concorrente sia da presumere senz’altro inaffidabile e da estromettere: vale a dire, o quando siano ancora pendenti i termini per la presentazione di una contestazione giurisdizionale o, in caso di avvenuta impugnazione, laddove la pronuncia giurisdizionale non sia ancora passata in giudicato (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 28.07.2016 n. 3421; sez. V, 20 aprile 2010, n. 2213; sez. VI, 27 febbraio 2008, n. 716).
Nel caso di specie risulta documentato dall’appellante che le cartelle di pagamento venivano fatte oggetto l’una di definizione agevolata, l’altra di rateizzazione.
Al riguardo, l’Adunanza plenaria di questo Consiglio, con decisione 20.08.2013 n. 20, ha rimarcato come, sul piano tecnico, la rateizzazione si traduca in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo estintivo-costitutivo che dà luogo ad una novazione dell’obbligazione originaria (in termini, già Consiglio di Stato, sez. IV, 22.03.2013 n. 1633).
L’ammissione alla rateizzazione, precisa l’Adunanza plenaria, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l’esigibilità, implica quindi la sostituzione dell’originaria obbligazione a seguito dell’insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio secondo i canoni della novazione oggettiva di cui agli artt. 1230 e seguenti del Codice civile. Il risultato è la nascita di una nuova obbligazione tributaria.
E per il “nuovo debito”, inerente alle somme indicate nei tre avvisi bonari di cui si è detto e costituito dalle suddette rateazioni non si era ancora integrato il requisito della esigibilità, posto che esso è configurabile solo al momento in cui un’eventuale intimazione di pagamento diviene inoppugnabile e gli importi rateali (anche uno solo) vengono iscritti a ruolo, circostanze di fatto e di diritto, queste, che non risultano essersi verificate alla data del 19 dicembre 2017 (come da attestazione formale dell’Agenzia delle entrate) e, a fortiori, a quella del 2 febbraio 2017. Né risulta in ipotesi dimostrato che le rateizzazioni concesse non siano poi state regolarmente onorate.
Analogamente dicasi per le ulteriori ipotesi di “definizione agevolata” previste dalla legge, che comportano l’automatica sospensione dei relativi carichi pendenti, con conseguente impossibilità di considerare le relative violazioni come “definitivamente accertate”.
Il che vale ad integrare la condizione prevista all’ultimo cpv dell’art. 80, comma 4 cit., a mente del quale “Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”.
RISORSE CORRELATE
- Regolarità fiscale - Istanza di rateizzazione - Effetti - Cancellazione inadempimento originario (art. 80 d.lgs. 50/2016)
- Irregolarità contributiva - Certificazione Agenzia delle Entrate - Esclusione - Atto dovuto - Gravi violazioni - Calcolo - Importo comprensivo di interessi e sanzioni (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Regolarità contributiva - Contrasto tra DURC positivo ed invito a regolarizzare - Soluzione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Regolarità contributiva - Gravi violazioni - Avviso di accertamento non impugnato - Definitività - Mancanza di iscrizione a ruolo e di cartella di pagamento - Irrilevanza (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Regolarità fiscale - Istanza di rateizzazione - Definizione agevolata - Differenza - Operatività (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- DURC irregolare - Presunzione legale di gravità delle violazioni previdenziali - Esclusione - Necessità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Irregolarità contributiva (DURC) - Impresa ausiliaria - Regolarizzazione - Inammissibilità - Sostituzione - Possibilità (art. 80 , art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- DURC - Irregolarità contributiva accertata in corso di gara e dopo l’aggiudicazione - Regolarizzazione - Possibilità (art. 80 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- DURC - Irregolarità in corso di gara - Regolarizzazione prima della stipulazione del contratto - Non rileva - Revoca dell'aggiudicazione - Legittimità - Compatibilità comunitaria della disciplina del nuovo Codice (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Impresa ausiliaria con DURC irregolare: sostituzione o regolarizzazione?
- Gravi irregolarità fiscali - Notificazione della cartella esattoriale - Rilevanza ai fini dell'esclusione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) DURC - Irregolarità - Cartella esattoriale, insufficienza - Richiesta di rateizzazione, irrilevanza; 2) Procedura negoziata - Principio di rotazione - Interpretazione (Artt. 38, 57)
- DURC - Regolarità - Requisito "dinamico" - Irregolarità emersa subito dopo la stipulazione del contratto d'appalto - Conseguenze - Valutazione della gravità - Assenza di discrezionalità (Art. 38)