
Consiglio di Stato, sez. V, 17.10.2025 n. 8082
8.2. Con ciò si vuole dire che, se l’intenzione della PA è stata quella di disporre in data 7 agosto 2024 una ulteriore “proroga tecnica”, tanto doveva avvenire nel rispetto dei parametri a tal fine prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza. Più in particolare tale proroga tecnica avrebbe dovuto: a) avere natura strettamente temporanea; b) essere strettamente preordinata all’espletamento di una gara successiva (la cui immediata indizione deve risultare impossibile); c) essere disposta alle stesse condizioni del contratto originario; d) rispondere a ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione: il ritardo nella indizione della gara, in altre parole, non deve essere imputabile alla PA (cfr., sul punto specifico dei presupposti della proroga tecnica: Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2024, n. 10549);
8.3. Ne consegue che la sussistenza di tali presupposti, attesa la natura eccezionale e straordinaria dello strumento della proroga tecnica, deve essere in concreto vagliata dalla PA ogniqualvolta si decida di farvi ricorso (circa la natura straordinaria dell’istituto e sulla necessità di puntuale motivazione in ordine alla ricorrenza dei necessari presupposti si veda, altresì, la sentenza di questa stessa sezione n. 7630 del 30 settembre 2025): di qui ancora la impossibilità di applicare meccanismi automatici (come la “mera prosecuzione” o la “reviviscenza” secca) idonei ad autorizzare, per qualsivoglia ragione, la proroga stessa pur se in precedenza già concessa. In altre parole, allorché si decida di prorogare per più volte un contratto preesistente non è sufficiente operare sic et simpliciter riferimento alle precedenti proroghe ma occorre, ogni volta, valutare la costante sussistenza dei presupposti partitamente indicati al punto 8.2. Pertanto, non è possibile applicare il criterio di continuità delle proroghe, pure adombrato dalla difesa dell’amministrazione comunale alla pag. 11 della memoria in data 19 maggio 2025, atteso che ad ogni scadenza e ad ogni eventuale estensione della proroga la PA deve effettuare e dunque anche ripetere la valutazione in concreto circa la sussistenza dei ridetti presupposti;
8.4. Ne consegue ulteriormente che l’esercizio del potere di proroga, ogniqualvolta si decida di farvi ricorso per le ragioni sopra evidenziate, è soggetto al principio tempus regit actum e deve dunque soggiacere alla normativa ratione temporis vigente al momento del suo esercizio, pur se a seguito di annullamento giurisdizionale;
8.5. Ciò è del resto coerente con quel dato orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. VI, 15 maggio 2015, n. 2470) secondo cui, in particolare: “Il principio di legalità e la regola tempus regit actum, che di esso costituisce corollario, impongono l’applicazione delle leggi esistenti nel momento in cui i singoli atti della procedura sono stati posti in essere. Anche nel caso di riesercizio del potere, successivamente all’annullamento giurisdizionale, deve trovare applicazione la normativa vigente in tale momento. La funzione amministrativa ha, infatti, «una dimensione dinamica che impone un costante adeguamento del rapporto regolato dall’amministrazione, in un determinato momento storico, al mutamento degli assetti organizzativi, procedimentali e sostanziali che il legislatore intende assicurare» (Cons. Stato, sez. VI, 26 marzo 2014, n. 1472)”;
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