Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante che avrebbe controllato presso la Banca Dati Nazionale per il rilascio delle informazioni Antimafia solo i nominativi relativi al precedente consiglio di amministrazione della -OMISSIS- senza riferirli anche ai nuovi componenti del CdA, comunicati dalla stessa -OMISSIS- alla stazione appaltante con nota del 3 maggio 2024.
Ritiene il Collegio che, invece, tale previsione radichi senz’altro un onere per la stazione appaltante che, tuttavia, non incide sulla legittimità dell’affidamento e dell’aggiudicazione che, al più, potrebbero essere compromessi da un eventuale esito negativo degli stessi controlli, non potendo la legittimità dell’aggiudicazione in favore dell’operatore economico farsi dipendere dal tempestivo adempimento di un onere rispetto al quale l’impresa non ha alcun potere di iniziativa.
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