
TAR Brescia, 01.10.2023 n. 773
In base all’art. 11 commi 3 e 4 del Dlgs. 36/2023, il ribasso inserito nell’offerta non può essere ottenuto in danno dei lavoratori mediante l’applicazione di un CCNL che, essendo incoerente rispetto alle lavorazioni, comporti minori tutele economiche e normative.
La suddetta norma provoca una limitazione della libertà di organizzazione aziendale, e dunque non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo. Occorre infatti evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza, che potrebbero ostacolare il raggiungimento della massima partecipazione.
Si ritiene pertanto che un’impresa possa mantenere il proprio CCNL anche in una gara che in base alle ripartizioni della contrattazione collettiva si collocherebbe in un altro settore economico, purché, secondo una valutazione complessiva, giuridica ed economica, sussistano i seguenti requisiti:
(i) il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia eccessivamente inferiore a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante;
(ii) vi sia corrispondenza, o almeno confrontabilità, tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto.
L’equivalenza dei CCNL non richiede la parità di retribuzione. Una simile condizione sarebbe impossibile, data la varietà di contenuti normalmente osservabile nei diversi settori della contrattazione collettiva, e anche discriminatoria, avendo quale risultato l’imposizione dei soli CCNL presi come riferimento negli atti di gara. A sua volta, il numero chiuso dei CCNL determinerebbe effetti anticoncorrenziali, deprimendo la partecipazione.
D’altra parte, questa non sembra essere l’impostazione seguita dalla stazione appaltante. Gli stessi CCNL indicati nel disciplinare di gara contengono infatti significative differenze di retribuzione, una volta raffrontati i livelli di inquadramento. Occorre quindi ammettere una fascia di oscillazione, nella quale, o attorno alla quale, possano inserirsi anche i CCNL non nominati.
RISORSE CORRELATE
- CCNL e verifica equivalenza dopo "correttivo" : obbligo di verifica della Stazione Appaltante (art. 11 d.lgs. 36/2023)
- CCNL equivalente : nozione e limiti di applicazione (art. 11 d.lgs. 36/2023)
- CCNL diverso : il decreto "correttivo" conferma obbligo per Stazione Appaltante di verificare la dichiarazione di equivalenza delle tutele (art. 11 d.lgs. 36/2023)
- CCNL sopravvenuto nel corso della verifica di anomalia offerta
- Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore e libertà dell' imprenditore (art. 11 d.lgs. 36/2023)
- CONTRATTO COLLETTIVO (CCNL) APPLICABILE E VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: CRITERI INTERPRETATIVI ED APPLICAZIONE CONCRETA NELLE PIÙ RECENTI SENTENZE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
- CCNL sopravvenuto e principio di conservazione equilibrio contrattuale (art. 9 d.lgs. 36/2023)
- CCNL individuato dalla Stazione Appaltante ex art. 11 d.lgs. 36/2023 : interpretazione non può essere eccessivamente restrittiva
- Affidamento diretto : individuazione del CCNL applicabile e dei costi della manodopera (art. 11 , art. 41 , art. 50 d.lgs. 36/2023)
- Costo della manodopera : verifica in caso di nuovo CCNL successivo alla presentazione delle offerte
- Contratto Collettivo (CCNL) non può essere imposto dalla Stazione Appaltante nella lex specialis di gara
- Costo manodopera - Verifica - CCNL incompatibile - Inadeguatezza del trattamento complessivo e della retribuzione - Esclusione