Servizi sociali sotto soglia: modalità di affidamento (art. 108 d.lgs. 36/2023)

Quesito: Poiché nel D.lgs. 36/2023 è scomparso l’art. 95 co 3 lett a) del D.lgs. 50/2016 (…) 3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a); sostituito dall’art. 108 co. 2 del Dlgs 36/2023 è confermato che sotto i 140.000, anche per i servizi sociali, è da esercitare l’affidamento diretto (quindi discrezionale, senza procedura se non il rispetto del principio di rotazione e la comprovata qualificazione tecnica ) e non occorre usare criteri di valutazione di offerta economicamente più vantaggiosa (con Commissione).

Risposta: Il nuovo articolo 108, co. 2, D.lgs. 36/2023 prevede che “sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1”. L’art. 128, co. 8, D.lgs. 36/2023 stabilisce, poi, che “per l’affidamento e l’esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi ed i criteri di cui al comma 3 del presente articolo”, ossia la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, “tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti”. In relazione al citato comma 8, la Relazione Illustrativa al Codice, p. 181, rileva come con quest’ultimo “si è scelto di non richiamare, in prospettiva liberalizzante, la disciplina generale degli appalti sotto soglia, ma di imporre (attraverso il richiamo al comma 3) esclusivamente il rispetto dei principi (generali) di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza (…)”. Tanto premesso, la risposta al quesito è negativa. (Parere MIT n. 2103/2023)

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