Quesito: L’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e smi, prevede quanto in oggetto in subordine ad un miglioramento del prezzo d’aggiudicazione. Non è chiaro se, tale possibilità, possa essere eventualmente accordata anche nelle procedure sopra soglia. Si chiede altresì se, per attribuire la caratteristica di “operatore economico di comprovata solidità”, sia ad esempio sufficiente che la Stazione Appaltante motivi che, lo stesso, ha già positivamente eseguito in passato analoghe prestazioni nei propri confronti o a vantaggio di altre pubbliche amministrazioni. In caso contrario, si chiede di indicare come possa ritenersi un OE di comprovata solidità, ai fini dell’applicazione della norma in esame.
Risposta: Con riferimento al quesito posto, l’art. 103, comma 11, del Codice individua le specifiche ipotesi in cui la Stazione Appaltante può non richiedere la garanzia definitiva anche negli appalti sopra-soglia, purché ricorrano le condizioni di cui al medesimo disposto normativo, tra cui il caso in cui la SA sia in grado di determinare che l’operatore economico sia dotato di comprovata solidità. A conferma di tale interpretazione, vedasi il Bando tipo ANAC n. 1, avente ad oggetto “Procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo”, il quale, all’art. 23 – “Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto” – precisa che “ai sensi dell’art. 103, comma 11, del Codice, qualora l’appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità (…), la stazione appaltante può modificare la clausola sopra indicata prevedendo l’esonero della prestazione della garanzia definitiva, sulla base di adeguata motivazione, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo.”. Rientra, pertanto, nella discrezionalità della singola amministrazione aggiudicatrice individuare gli indici sulla base dei quali valutare la capacità dell’operatore economico di far fronte, nel medio e lungo periodo, agli impegni assunti, nonché circoscrivere la documentazione considerata idonea alla dimostrazione dell’affidabilità dello stesso, sia in termini di solidità economica sia in
termini di corretta esecuzione delle commesse pubbliche. Giova, infine, rappresentare che il processo motivazionale sotteso all’esonero dalla prestazione della garanzia definitiva deve essere formalizzato dalla Stazione Appaltante in apposito documento, da allegare agli atti del procedimento. (Parere MIMS n. 1463/2022)
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