Decreto Ministero dell’ Economia e delle Finanze , 28 settembre 2022: “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate” – Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2022
Riferimenti normativi: art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 80, comma 4, quinto
periodo, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera c), n. 2,
della legge 23 dicembre 2021, n. 238, il quale stabilisce che un
operatore economico puo' essere escluso dalla partecipazione a una
procedura d'appalto se la stazione appaltante e' a conoscenza e puo'
adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni
non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse o contributi previdenziali;
Visto il medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 80,
comma 4, settimo periodo, come sostituito dall'art. 10, comma 1,
lettera c), n. 2, della legge 23 dicembre 2021, n. 238 che prevede
che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in
materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e previo parere del
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio
dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante
limiti e condizioni per l'operativita' della causa di esclusione
relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni
caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di
importo non inferiore a 35.000 euro;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Acquisito il parere del Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2022;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, adottato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
individua i limiti e le condizioni per l'operativita' della causa di
esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto degli
operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non
definitivamente accertate in materia fiscale.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Ai fini del presente decreto, si considera violazione
l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e
tasse derivanti dalla:
a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attivita' di
controllo degli uffici;
b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attivita' di
liquidazione degli uffici;
c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese
tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarita' emesse a
seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai
sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 3
Soglia di gravita'
1. Ai fini del presente decreto, la violazione di cui all'art. 2 si
considera grave quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di
pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di
sanzioni e interessi, e' pari o superiore al 10% del valore
dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di
gravita' e' rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali
l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di
partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia
di gravita' riferita al subappaltatore o al partecipante al
raggruppamento o al consorzio e' rapportata al valore della
prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso,
l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.
Art. 4
Violazioni non definitivamente accertate
1. Ai fini del presente decreto, la violazione grave di cui
all'art. 3 si considera non definitivamente accertata, e pertanto
valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici,
quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo
di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano
stati tempestivamente impugnati.
2. Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini
dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla
procedura d'appalto se in relazione alle stesse e' intervenuta una
pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non
passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino
a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono
stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o
amministrativa.
Art. 5
Disposizioni transitorie e di coordinamento
1. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 81,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, comunque,
dell'operativita' della Banca dati nazionale dei contratti pubblici,
si applicano le indicazioni operative contenute nella deliberazione
n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'Autorita' nazionale anticorruzione e
successivi aggiornamenti. L'Agenzia delle entrate, su richiesta della
stazione appaltante, rilascia, relativamente ai tributi dalla stessa
gestiti, la certificazione di cui al provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001, le cui risultanze sono
valutabili ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla
partecipazione alla procedura d'appalto nel rispetto dei criteri di
cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2022