Consiglio di Stato, sez. V, 01.06.2022 n. 4492
Il possesso dei requisiti di partecipazione va, di necessità ed in via di principio, ancorato non già al momento di indizione della gara (con la pubblicazione del bando), ma alla scadenza di tale termine minimo di efficacia dello stesso. Diversamente, si legittimerebbe una abusiva compromissione della più ampia facoltà di partecipazione, in danno delle imprese che, pur non possedendo i requisiti richiesti, siano in grado di procurarseli nel tempo concesso per formulare l’offerta” (cfr. Cons. Stato, V, 26 novembre 2020, n. 7438). E tale principio deve ricevere applicazione anche nel caso, come nella specie, in cui non si tratta di requisito di partecipazione ma di criterio di valutazione dell’offerta tecnica, atteso che, come è emerso proprio nel caso concreto, tale criterio di valutazione può essere decisivo al fine di determinare l’aggiudicatario della gara.
Riferimenti normativi:
RISORSE CORRELATE
- Obbligo di possesso dei requisiti di ordine generale - Riguarda tutti gli operatori economici che partecipino a qualunque titolo a procedure di evidenza pubblica - Appalto integrato - Progettista indicato (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Requisiti di esecuzione e requisiti di partecipazione - Distinzione - Possesso - Dimostrazione (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Lavori - Qualificazione - Possesso CEL al momento della partecipazione alla gara - Necessità - Non è sufficiente l'avvenuta esecuzione (art. 83 , art. 84 , art. 86 d.lgs. n. 50/2016)
- Possesso di specifiche attrezzature - Non costituisce requisito di partecipazione - Attribuzione del punteggio - Legittimità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- MEPA e verifica sul possesso dei requisiti in capo ai concorrenti: competenza della Consip o della Stazione Appaltante?
- Requisiti di partecipazione - Principio di continuità nel possesso - Conclusione della procedura di gara - Non opera (art. 80 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 80, (Motivi di esclusione)